Omessa notifica dell’appello: obbligo di integrazione del contraddittorio, non inammissibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 19688 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario con pluralità di parti, l’omessa notifica dell’atto di appello ad alcuna di esse non determina l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di secondo grado di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., assegnando un termine per la notifica, pena la nullità del procedimento e della sentenza che lo conclude, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. La costituzione della parte pretermessa sana i vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, anche quando la costituzione sia finalizzata a eccepire il vizio.
Il Fatto
I soci di una società in nome collettivo impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un’intimazione di pagamento e le cartelle a essa prodromiche, relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti degli anni 2004-2006. Il ricorso veniva rigettato e i contribuenti proponevano appello.
Nel giudizio di secondo grado, il Comune, senza costituirsi formalmente, comunicava al giudice di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto di appello. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’inammissibilità dell’appello nei confronti dell’ente impositore, rigettando nel merito le doglianze relative alla notifica delle cartelle. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per il difetto di notifica al Comune. Il giudice del gravame, pur avendo accertato che l’ente impositore era venuto a conoscenza dell’impugnazione tramite il sito istituzionale, aveva omesso di valutare la possibilità di sanare il vizio.
La Corte ha richiamato il principio per cui la costituzione della parte, rispetto alla quale la notifica dell’impugnazione sia stata omessa o irregolare, sana ogni vizio per raggiungimento dello scopo, anche quando la costituzione avvenga al solo fine di eccepire il difetto di notifica. Tuttavia, nel caso di specie, la mera comunicazione dell’ente impositore non poteva essere qualificata come rituale costituzione ai sensi degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Ciò nonostante, la Corte ha precisato che, nell’ambito del contenzioso tributario con pluralità di parti, l’omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti, in caso di litisconsorzio processuale, non determina l’inammissibilità del gravame. Al contrario, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, assegnando un termine per la notifica, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rillevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per la preventiva integrazione del contraddittorio e la rinnovazione del giudizio, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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