Omessa pronuncia sulle eccezioni di compensazione e cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19998 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia, da parte del giudice di merito, sulle eccezioni di compensazione sollevate dal convenuto, ancorché non formulate in via riconvenzionale, integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice abbia accolto, sia pure parzialmente, le domande dell’attore, essendo tenuto a esprimersi su tutte le eccezioni in senso lato idonee a influire sulla quantificazione del credito riconosciuto. L’interpretazione del contenuto di un atto processuale, come il ricorso introduttivo o i capitoli di prova, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si deduca la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. o il vizio di motivazione. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza di ragioni eterogenee, prospetti censure incompatibili tra loro, come quelle di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., in ordine alla medesima questione.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della titolare di una ditta individuale, volta ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo l’invalidità del contratto di apprendistato per il difetto dell’attività formativa e chiedendo la condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece accolto parzialmente la domanda, condannando la datrice al pagamento di alcune somme a titolo di differenze retributive e TFR. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale. Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta nullità del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 414 cod. proc. civ., il Collegio ha precisato che la ricorrente non aveva riproposto in appello l’eccezione, né aveva denunciato la nullità dell’atto; la censura si risolveva, piuttosto, in una critica all’interpretazione del contenuto del ricorso operata dal giudice di merito, attività riservata a quest’ultimo e non sindacabile in sede di legittimità in assenza di specifiche doglianze relative alla violazione dei criteri ermeneutici.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 437, comma 3, cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata non aveva affatto affermato che l’invalidità del periodo di apprendistato fosse dimostrata dalla mancanza del piano formativo individuale, ma aveva utilizzato tale elemento solo come indizio a sostegno delle proprie valutazioni in ordine all’assenza di un significativo addestramento. Anche il terzo motivo, riguardante la mancata attribuzione di efficacia di prova legale alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, è stato ritenuto inammissibile, in quanto l’indagine sulla natura confessoria delle dichiarazioni costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.
Il Collegio ha, invece, accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di compensazione sollevate dalla datrice di lavoro, relative all’indennità di mancato preavviso e al rimborso di rate di mutuo. Tali eccezioni, ancorché non formulate in via riconvenzionale, erano state ritualmente riproposte in grado di appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. e la Corte era tenuta a esaminarle, essendo stata accolta la domanda della lavoratrice. L’omessa pronuncia su tali eccezioni integra il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito, che dovrà pronunciarsi sulle stesse.
Il quinto motivo, concernente la regolamentazione delle spese, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del quarto. Il ricorso incidentale è stato infine dichiarato inammissibile per la promiscua formulazione delle censure, prospettate cumulativamente sotto i differenti profili di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., caratterizzati da irredimibile eterogeneità.
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Nota della Redazione
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