Aumento di capitale con sottoscrizione da socio e controllo ex art. 5 TUSPP: non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 50 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esame preliminare degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. L’assunzione della qualità di socio segna il confine tra gli atti deliberativi da sottoporre al controllo della Corte dei conti e quelli per i quali la legge non ne impone la trasmissione. La sottoscrizione di un aumento di capitale deliberata da altra società può integrare la fattispecie dell’“acquisizione della partecipazione” solo se determina l’ingresso nella compagine sociale, non già quando l’ente delibera nella qualità di socio, con effetto meramente incrementativo della partecipazione già posseduta. Tale principio si applica anche alla partecipazione indiretta, quando l’operazione non comporti l’acquisto di una nuova partecipazione ma l’incremento di quella già detenuta. Ne consegue la declaratoria di non luogo a deliberare sulla deliberazione trasmessa.
Il Fatto
Il comune di Vallanzengo, socio della società CORDAR, a sua volta socia della società in house “Biella Casale Vercelli Valsesia acque – Società per Azioni”, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 aprile 2026. Con tale atto l’ente ha approvato la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della società in house, da liberarsi mediante conferimento, da parte dei soci, dei rami d’azienda costituiti dalle reti e dalle infrastrutture idriche di rispettiva proprietà, in esecuzione delle prescrizioni del Commissario Straordinario dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2.
L’operazione, deliberata dall’Assemblea dei Soci in data 25 febbraio 2026, avveniva in misura proporzionale alle quote già possedute, senza alterazione degli assetti partecipativi. La deliberazione consiliare qualificava la trasmissione alla Corte dei conti come effettuata a solo titolo informativo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite espresso con la sentenza n. 11/2019. L’atto è stato rubricato ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSPP).
La Motivazione della Corte
La Sezione preliminarmente rileva che la deliberazione qualifica la trasmissione come effettuata a soli fini conoscitivi, sul presupposto del testo previgente dell’art. 5, comma 3, TUSPP. A seguito della novella introdotta dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, la norma vigente ha invece attribuito alla trasmissione una funzione diversa: la Corte dei conti è chiamata a deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 TUSPP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Nel merito, la Sezione richiama il principio affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 19/2022), secondo cui l’esame preliminare della Corte dei conti non riguarda le operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio. L’art. 8 TUSPP, pur richiamando le regole di competenza e motivazione di cui all’art. 7, non opera un rinvio alla procedura di esame disciplinata dall’art. 5, commi 3 e 4, che ha un ambito applicativo differente. Il confine è segnato dall’assunzione della qualità di socio: la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società integra la fattispecie dell'”acquisizione della partecipazione” solo quando comporti l’acquisto di una nuova partecipazione, non quando l’ente opera come socio già esistente.
La giurisprudenza contabile ha applicato tale principio alla partecipazione indiretta, come nel caso della deliberazione della Sezione toscana (n. 289/2022), in cui non si è ritenuto di dover deliberare quando all’esercizio del diritto di prelazione non segue l’acquisto di una nuova partecipazione indiretta, ma il mero incremento di quella già posseduta. Nel caso in esame, la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte della società partecipata non determina alcuna modifica qualitativa della posizione del comune, che rimane socio indiretto della società in house, con effetto meramente incrementativo della partecipazione già detenuta.
La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare sulla deliberazione del Consiglio comunale di Vallanzengo n. 8 del 23 aprile 2026, salvi restando i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo. L’atto viene qualificato come estraneo al perimetro applicativo dell’art. 5 TUSPP.
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Nota della Redazione
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