La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno è nuova assunzione nel limite della sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 129 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale in rapporto a tempo indeterminato e pieno, ove il rapporto sia stato originariamente instaurato a tempo parziale, integra gli estremi di una nuova assunzione ai sensi dell’art. 3, comma 101, della l. n. 244/2007 ed è assoggettata ai vincoli in materia di capacità assunzionale. L’operazione è ammissibile a condizione che sia verificata la previa sussistenza dell’“an” della capacità assunzionale, ossia il rispetto del margine finanziario di cui all’art. 1, commi 557 e ss., della l. n. 296/2006, e sia rispettato il “quantum” nei termini prescritti dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, come convertito e attuato dal DM 17 marzo 2020, previa verifica della programmazione nel PIAO, dell’asseverazione degli equilibri di bilancio e del rispetto del valore soglia di sostenibilità finanziaria. La regola del turn-over, menzionata dal quesito, non rappresenta più il parametro principale, essendo stata superata, ma non abrogata, dal criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Baronissi ha formulato istanza di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, chiedendo se, nel procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e parziale in rapporti a tempo indeterminato e pieno, il Comune debba attenersi alla regola del turn-over e, in caso affermativo, se tale regola vada applicata nella misura del 100% della spesa complessiva del personale cessato o del 100% delle unità di personale cessate nell’anno precedente. L’Ente ha precisato di collocarsi al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del DM 17 marzo 2020 e di rispettare il limite di cui all’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 e gli equilibri pluriennali di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, quest’ultima sussistente in quanto il quesito, posto in termini astratti e generali, afferisce alla materia della contabilità pubblica per il diretto riflesso sulla gestione finanziaria dell’Ente.
Nel merito, la Corte ripercorre il quadro normativo delineato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 19/2024/QMIG: l’art. 1, commi 557 e ss., della l. n. 296/2006 costituisce la cornice complessiva entro cui operano i sub-limiti, mentre l’art. 33 del d.l. n. 34/2019 ha introdotto un sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria, con applicazione cumulativa e successiva dei diversi vincoli. Il DM 17 marzo 2020 si configura come regolamento di attuazione e integrazione, non di mera esecuzione.
La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di un rapporto originariamente instaurato a tempo parziale è equiparata a una nuova assunzione, in forza dell’art. 3, comma 101, della l. n. 244/2007, per prevenire condotte elusive dei vincoli assunzionali. L’incremento di spesa da considerare è pari alla differenza tra la spesa del rapporto originario a tempo parziale e quella derivante dal rapporto trasformato a tempo pieno, computando anche gli aumenti orari precedenti non già assorbiti.
Alla luce di tali principi, il riferimento al turn-over ha natura residuale e non esclusiva: il primo quesito è risolto negativamente, con assorbimento del secondo. La trasformazione è ammissibile solo ove sussista l’“an” della capacità assunzionale e sia rispettato il “quantum”, previa verifica della programmazione nel PIAO, dell’asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio da parte dell’organo di revisione e del rispetto del valore soglia di sostenibilità finanziaria, in relazione al differenziale di spesa tra rapporto originario e rapporto trasformato.
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Nota della Redazione
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