Controllo gestorio PNRR sui Centri nazionali di ricerca: attuazione in linea, ma carenza di indicatori di risultato (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 26 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione delle risorse del PNRR, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e l’efficace, efficiente ed economico impiego dei fondi. In tale ambito, la valutazione del corretto avanzamento di un programma finanziato con risorse europee non può limitarsi alla verifica del raggiungimento di milestone e target di natura procedurale o finanziaria, ma deve potersi fondare su specifici indicatori di risultato che consentano di apprezzare l’impatto qualitativo e scientifico delle iniziative. La mera rilevazione della spesa sostenuta e rendicontata non è sufficiente ad attestare la piena efficacia dell’azione amministrativa, ove manchi un sistema di misurazione degli esiti conseguiti.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha sottoposto a verifica l’investimento PNRR M4-C2-1.4, volto al potenziamento delle strutture di ricerca e alla creazione di “campioni nazionali” di ricerca e sviluppo in alcune Key Enabling Technologies, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.600.000.000,00 assegnata al Ministero dell’università e della ricerca. L’intervento prevede il finanziamento, tramite procedure competitive, di cinque Centri nazionali dedicati a supercalcolo, agritech, terapia genica e farmaci a RNA, mobilità sostenibile e biodiversità.
All’esito della procedura di selezione, con decreti direttoriali del 17 giugno 2022, sono stati approvati i finanziamenti per i cinque Centri, consentendo il raggiungimento della milestone prevista al 30 giugno 2022. Il controllo in esame ha verificato lo stato di attuazione della misura al 31 dicembre 2025, con particolare riguardo all’avanzamento fisico, tecnico-scientifico e finanziario dei programmi, in vista del target finale M4C2-9, che, a seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2025, è stato ridefinito come “completamento delle attività di ricerca dei Centri nazionali”, da conseguire entro il 30 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accertato che le attività progettuali risultano avviate e che i cinque Centri nazionali sono stati creati, come attestato dal valore realizzato dell’indicatore T0358 pari a cinque. Le anticipazioni finanziarie sono state erogate in linea con le richieste dei soggetti attuatori e la spesa complessiva caricata al 31 dicembre 2025 ammonta a circa 1,53 miliardi di euro, di cui circa 1,17 miliardi rendicontati, con un consistente incremento rispetto al dato del 31 dicembre 2024. L’avanzamento finanziario è pertanto considerato in linea con le tempistiche previste, mentre il differenziale tra spesa monitorata e spesa rendicontata è stato valutato come mera discrasia temporale, non configurabile come irregolarità contabile.
Sotto il profilo tecnico-scientifico, l’istruttoria ha valorizzato il ruolo delle commissioni di esperti e dei Panel di revisori internazionali, capaci di esprimere una valutazione meritoria sull’utilizzo dei fondi. La Corte ha tuttavia rilevato che i programmi hanno scontato un avvio incerto e che, nel corso del 2025, le procedure di aggiudicazione hanno subito rallentamenti connessi ai mutamenti normativi e all’intervenuta modifica dell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, dal quale i Centri non risultano più ricompresi, circostanza che potrebbe produrre riflessi sulle funzioni e sui limiti dei medesimi.
Il passaggio critico della motivazione riguarda la carenza di indicatori di risultato idonei a misurare l’efficacia e l’efficienza della misura. La Corte ha osservato che non appare sufficiente il riferimento alla ricerca di frontiera, ma sarebbe necessario disporre di una fonte documentale certa e obiettiva sul reale impatto delle azioni poste in essere, valutando rilevanza, utilità e originalità dei risultati rispetto allo stato dell’arte e la capacità dei progetti di generare miglioramenti tecnologici. Tale carenza impedisce, allo stato, di esprimere una valutazione compiuta sull’avanzamento scientifico dei programmi.
In conclusione, la Corte ha ritenuto l’esecuzione della misura complessivamente in linea con i programmi previsti, con il raggiungimento della milestone di creazione dei Centri e degli obiettivi intermedi di monitoraggio, ferma restando la necessità di implementare un sistema di valutazione basato su indicatori di risultato e di aggiornare costantemente le valutazioni degli esperti, anche in ragione delle possibili implicazioni derivanti dalla mutata qualificazione soggettiva dei soggetti attuatori.
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Nota della Redazione
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