La proroga tecnica non può eludere la gara. Il mancato discarico del rendiconto è fondato (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 27 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica del contratto pubblico di servizi, di cui all’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023), ha carattere di temporaneità e imprevedibilità ed è strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro. Essa deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara, essere giustificata da obiettivi e insuperabili ritardi, e presuppone che la nuova gara sia già stata avviata. La prosecuzione dell’esecuzione del contratto oltre i termini del provvedimento di proroga, al dichiarato scopo di evitare un contenzioso con l’operatore economico soccombente all’esito della gara, è comportamento idoneo a impedire la realizzazione dei principi dell’evidenza pubblica e a pregiudicare la tutela degli interessi giuridicamente protetti degli operatori economici, fondando il mancato discarico del rendiconto del funzionario delegato.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila (RTS AQ) ha attestato il mancato discarico dei rendiconti relativi ai capitoli 2645 e 2646 del 2019 della Prefettura di L’Aquila, con osservazioni prot. RGS n. 2010 e n. 2011 del 25 gennaio 2020. La motivazione addotta riguardava la liquidazione delle spese di pulizia dei locali della Polizia di Stato per l’intero anno 2019 a favore dello stesso operatore economico, nonostante il contratto fosse scaduto il 31 dicembre 2018, con una proroga tecnica disposta solo per il mese di gennaio 2019.
La Prefettura aveva avviato la procedura di gara per il nuovo affidamento con determina a contrarre del 21 novembre 2018, ma all’esito della valutazione delle offerte l’operatore uscente aveva conseguito un punteggio inferiore (80,20 punti contro 85). Dopo l’accesso agli atti richiesto dall’operatore soccombente, l’Amministrazione aveva deciso di continuare l’esecuzione del contratto del 2018 per tutto il 2019, al fine dichiarato di “evitare un contenzioso”. La Prefettura ha prodotto deduzioni, sostenendo la regolarità del servizio e una presunta economia di spesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione di controllo ha verificato che il provvedimento prot. n. 18 del 2 gennaio 2019 aveva disposto la proroga “per il mese di gennaio 2019, comunque per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di gara”, richiamando l’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016. Ha rilevato, tuttavia, una prassi consolidata dell’Amministrazione: un provvedimento di identico contenuto era stato emanato anche nel 2017 (prot. n. 59375 del 19 dicembre 2017), evidenziando un ricorso alla proroga tutt’altro che straordinario.
La Corte ha rammentato che la proroga tecnica, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cds 12 settembre 2023, n. 8292), non lascia spazio all’autonomia contrattuale delle parti, essendo eccezionale e subordinata alla sussistenza di oggettivi ritardi nella conclusione della gara, già avviata al momento della proroga. Nella specie, la procedura è stata avviata solo il 21 novembre 2018, in una data in cui era pressoché certo che non si sarebbe conclusa tempestivamente.
L’elemento più grave è emerso dalla documentazione acquisita: la prosecuzione del servizio per tutto il 2019 è avvenuta nonostante l’operatore uscente avesse perso la gara, e l’Amministrazione ha dichiarato di aver continuato il rapporto “per evitare un contenzioso”. Tale condotta, secondo la Sezione, è idonea a impedire la realizzazione dei principi dell’evidenza pubblica e a pregiudicare l’esatta individuazione degli interessi giuridicamente protetti degli operatori economici. La formalizzazione del provvedimento di proroga non sana l’assenza dei presupposti di legge.
La Corte ha quindi accertato la fondatezza e il mancato superamento delle osservazioni della Ragioneria territoriale dello Stato, disponendo la trasmissione della deliberazione al Prefetto e alla RTS AQ. Il carattere formale del provvedimento di proroga non è sufficiente a garantire la legittimità dell’esecuzione contrattuale, che resta viziata nella sostanza.
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Nota della Redazione
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