Controllo collaborativo PNRR e criticità attuative nell’asilo nido di Succivo (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 33 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti ai sensi degli artt. 100 Cost. e 3 della legge n. 20/1994 ha natura collaborativa e successiva, anche quando svolto in corso di gestione, e non incide sull’efficacia giuridica dei singoli atti, né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari. Nell’ambito della verifica degli interventi finanziati con risorse del PNRR, la Sezione regionale di controllo può rilevare la presenza di profili di criticità nella gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, raccomandando l’adozione di misure utili a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento dell’opera e disponendo la trasmissione di una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione dell’intervento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione, da parte del Comune di Succivo in qualità di soggetto attuatore, del progetto identificato dal CUP J71B21001300001, relativo alla realizzazione di un nuovo asilo nido, finanziato con risorse del PNRR per un valore complessivo di € 2.500.000,00. La verifica è stata condotta ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, conv. dalla l. n. 108/2021, nell’ambito del programma dei controlli della Sezione per l’anno 2025.
Dai dati rilevati dal sistema informativo ReGiS emergeva un avanzamento economico-finanziario del progetto pari al 56,10%, con costi realizzati per € 1.351.995,30 e pagamenti approvati pari a zero. Il Comune, riscontrando la richiesta istruttoria del 25.7.2025, ha rappresentato uno stato di esecuzione dei lavori di circa il 90%, lamentando criticità relative alle richieste di erogazione successive alle prime anticipazioni e la necessità di approvazione di SAL straordinari da parte dell’autorità ministeriale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha inquadrato il controllo sulla realizzazione degli interventi finanziati con risorse PNRR nell’ambito del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost. in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 20/1994. Si tratta di un controllo esercitabile in posizione collaborativa e nell’interesse dell’ente controllato, finalizzato ad accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa.
La Sezione ha precisato che tale forma di controllo, a differenza di quello preventivo di legittimità, non incide sull’efficacia giuridica dei singoli atti e non assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari, richiamando sul punto la Corte cost. n. 29 del 1995. L’esito del controllo si sostanzia in relazioni periodiche inviate alle amministrazioni interessate, al fine di agevolare l’adozione di soluzioni dirette al raggiungimento dell’economicità e dell’efficienza dell’azione pubblica. La rilevazione di eventuali illegittimità può comunque essere assunta come elemento o indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all’esercizio del controllo sulla gestione, senza escludere l’eventuale emersione di fattispecie di violazioni di legge o di responsabilità in esito a distinti procedimenti di controllo svolti dalla Corte o da altre Autorità competenti.
Con riferimento al caso di specie, la Sezione ha rilevato che, alla data dell’attività istruttoria, il sistema ReGiS registrava un avanzamento economico e finanziario del 56,10%, con un importo di costi realizzati pari a € 1.351.995,30 sul totale del quadro economico di € 2.410.136,05. Tale dato rendeva di difficile realizzo la previsione di conclusione dei lavori entro la data del 30.6.2026. Il Comune ha dichiarato uno stato di esecuzione dei lavori del 90%, ma ha evidenziato la necessità di SAL straordinari da sottoporre all’approvazione del Ministero per lo svincolo delle economie di gara, non essendo presenti nel quadro economico approvato ulteriori risorse per finanziare la variante per compensazione prezzi. La Sezione ha inoltre rilevato che nulla è stato comunicato circa l’implementazione dei sistemi di controllo interno riguardanti le modalità e tempistiche di impiego delle risorse PNRR, rammentando il disposto dell’art. 147 del TUEL in tema di controlli interni per gli enti locali.
In conclusione, la Sezione ha evidenziato l’esigenza di acquisire una relazione di aggiornamento sui profili oggetto dei rilievi, invitando l’Ente a procedere ad una puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto di appalto e raccomandando l’adozione di ogni misura utile per la realizzazione dell’intervento nel rispetto dei termini previsti dal PNRR, con conseguente solerte implementazione della fase di rendicontazione attraverso il sistema ReGiS, al fine di garantire l’erogazione degli ulteriori fondi ed evitare l’esposizione a rischi finanziari derivanti dal mancato rispetto del cronoprogramma. Ha disposto la trasmissione di una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto entro il 28.2.2026 e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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