La revoca implicita della costituzione di parte civile e la prescrizione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 194 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Configura un’ipotesi di revoca implicita della costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., la mancata formulazione delle conclusioni da parte dell’ente danneggiato nel corso del processo penale, seguita da un sostanziale disinteresse per l’intero arco del giudizio. In tal caso, la costituzione non può produrre l’effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, residuando unicamente l’effetto interruttivo istantaneo. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data del fatto dannoso, senza che rilevi il momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne hanno avuto conoscenza.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio un professionista, quale direttore dei lavori di un intervento di riparazione post-sisma, per aver asseverato la regolare esecuzione di opere solo parzialmente realizzate. Il giudice di primo grado, accertato il danno, lo aveva condannato al risarcimento in favore del Comune. L’appellante ha impugnato la sentenza deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile e l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. In particolare, ha sostenuto che la costituzione di parte civile del Comune nel processo penale, non coltivata per circa cinque anni e priva di conclusioni, fosse da ritenere implicitamente revocata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha escluso il difetto di giurisdizione, ravvisando la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato tra il direttore dei lavori e l’amministrazione. Il Collegio ha valorizzato la natura pubblica dei fondi, il vincolo di destinazione e la puntuale disciplina procedurale, richiamando la nozione estensiva di rapporto di servizio elaborata dalle Sezioni Unite e applicabile ai soggetti privati che, pur estranei all’apparato amministrativo, incidano sulle finalità del programma pubblico.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha accolto il motivo di appello. Ha rilevato che il verbale dell’udienza penale riportava una formula precompilata in merito al richiamo alle conclusioni scritte e che il Comune non risultava tra i soggetti presenti. Inoltre, l’atto di costituzione era formulato in termini sostanzialmente restitutori, per un importo inferiore rispetto al danno effettivo, e la parte civile non aveva coltivato la domanda in numerose udienze successive.
La Corte ha quindi escluso l’operatività del principio di immanenza della costituzione di parte civile, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’assenza deve tradursi nella mancata presentazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen. Non essendo configurabile l’effetto interruttivo permanente, il termine quinquennale è decorso dalla costituzione del 26 aprile 2016, risultando spirato alla data di notifica dell’invito a dedurre del 14 luglio 2023.
La Corte ha infine richiamato l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, che fissa la prescrizione in cinque anni dalla data del fatto dannoso, con conseguente accoglimento dell’appello e annullamento della sentenza gravata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.