Il gestore di struttura ricettiva è responsabile d’imposta e non agente contabile: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 123 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e dal decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, il gestore di strutture ricettive non riveste più la qualifica di agente contabile della Corte dei conti in relazione alla riscossione dell’imposta di soggiorno, ma quella di mero responsabile del versamento di un’imposta propria, con obbligazione solidale che prescinde dal maneggio di denaro pubblico. Conseguentemente, l’obbligo di versamento ha natura esclusivamente tributaria e le eventuali controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta appartengono alla giurisdizione tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile sui conti giudiziali e sull’obbligo della resa del conto.
Il Fatto
Il Comune di Siniscola (NU) depositava, tramite la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, n. 170 conti giudiziali relativi alla gestione dell’imposta di soggiorno per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, resi dai gestori di strutture ricettive operanti sul territorio comunale, qualificati come agenti contabili.
Il magistrato istruttore, con relazione n. 98/2026 del 27 marzo 2026, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 1527 del 23 gennaio 2026, formulava istanza di fissazione dell’udienza per ottenere la declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione del giudice contabile. La Procura regionale, in udienza, condivideva le conclusioni del magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che il quadro normativo è radicalmente mutato rispetto all’assetto originario, nel quale il gestore della struttura ricettiva era considerato agente contabile per il maneggio di denaro pubblico derivante dalla riscossione dell’imposta di soggiorno. Tale qualifica ha fondamento nelle disposizioni che disciplinano la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 e dal decreto-legge n. 146/2021 hanno tuttavia ridisegnato il ruolo del gestore, attribuendogli la veste di responsabile d’imposta in via solidale. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, hanno chiarito che tale nuova qualifica esclude il maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo di resa del conto, ponendo l’accento su un’obbligazione solidale di natura fiscale che prescinde dalla gestione materiale delle somme.
La Suprema Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza penale — Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020 e n. 36317 del 2020, Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021 — che, dopo il decreto-legge n. 34/2020, ha escluso la configurabilità del reato di peculato in capo al gestore che non versa le somme riscosse, in quanto debitore in proprio dell’imposta nei confronti dell’ente impositore.
La giurisprudenza contabile successiva si è conformata al principio espresso dalle Sezioni Unite, declinando la propria giurisdizione in materia di imposta di soggiorno in favore del giudice tributario: la Sezione richiama Sez. I Centrale App. n. 59/2026, Sez. Marche nn. 86, 88, 122, 149, 159/2026 e Sez. Puglia n. 175/2026, nonché la conferma resa dall’ordinanza SS.UU. n. 22202/2026.
In applicazione di tali principi, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, sottolineando il dovere del Comune di attivarsi, secondo gli strumenti propri della procedura tributaria, per il recupero delle somme eventualmente dovute dai gestori, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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