Il danno erariale da falsa autocertificazione nelle graduatorie A.T.A. prescinde dalla qualità della prestazione resa (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 134 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa dichiarazione resa all’atto della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A. comporta ex lege l’esclusione dell’aspirante e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall’amministrazione, ivi inclusi i contratti di lavoro stipulati. In tal caso, non rileva che il dipendente abbia svolto diligentemente le mansioni: la prestazione resa in assenza dei requisiti è qualitativamente inferiore rispetto a quella del soggetto regolarmente vincitore, con conseguente obbligo risarcitorio. In presenza di un titolo di studio falso, conseguito in una sessione d’esame mai tenuta, l’elemento soggettivo del dolo si presume nella consapevolezza dell’interessato. Il danno erariale può essere liquidato in misura ridotta, commisurata alla percentuale delle somme indebitamente percepite.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato dal Procuratore Regionale per l’Emilia-Romagna, il convenuto veniva evocato in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna per sentirsi condannare al risarcimento del danno erariale in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la complessiva somma di euro 21.152,18, oltre rivalutazione e interessi.
L’azione traeva origine da un’inchiesta penale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che aveva accertato l’emissione di centinaia di falsi diplomi da parte di un istituto paritario campano. Il convenuto, inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A., aveva autocertificato il possesso di un diploma di operatore dei servizi sociali conseguito presso tale istituto. Sulla base di quel titolo, aveva ottenuto incarichi di collaboratore scolastico presso istituti dell’Emilia-Romagna, percependo somme per complessivi euro 42.304,35 lordi. All’esito delle indagini, il titolo risultava falso: la sessione d’esame non si era mai tenuta e la matricola apparteneva ad altro istituto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha affermato la propria giurisdizione in ragione del rapporto di servizio instaurato tra il convenuto e l’amministrazione scolastica, discendente dal rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché a tempo determinato, stipulato in virtù dell’inserimento in graduatoria.
Respinta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, in forza del principio di autonomia delle giurisdizioni, la Corte ha altresì dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione alla CEDU, per l’assenza di indicazione degli articoli della Convenzione che si assumevano violati.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto raggiunta la prova del dolo, osservando che, se il diploma risultava conseguito in una sessione d’esami mai tenuta — come confermato dai verbali e dai commissari interpellati — il convenuto non poteva non esserne a conoscenza. La falsità del titolo era quindi pienamente imputabile all’interessato.
Sul punto, la Sezione ha richiamato la motivazione della sentenza n. 552 del 2025 del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, secondo cui la dichiarazione mendace comporta ex lege l’estromissione dall’intera procedura, con la conseguente caducazione di tutti gli atti conseguenti, senza necessità di vagliare il punteggio eventualmente maturato dal dichiarante.
Infine, la Corte ha rigettato l’eccezione di insussistenza del danno, affermando che la prestazione lavorativa resa in assenza di requisiti è qualitativamente inferiore a quella di chi abbia legittimamente vinto la selezione. Il danno è stato pertanto liquidato nella misura del 50% delle somme indebitamente percepite, corrispondente alla richiesta del Procuratore Regionale.
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Nota della Redazione
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