Cessazione della materia del contendere per riliquidazione pensionistica INPS d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 121 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’ente previdenziale ridetermina d’ufficio il trattamento pensionistico in conformità alle richieste del ricorrente, riconoscendo i periodi di servizio all’estero prestati per conto dell’Amministrazione dello Stato e i periodi figurativi oggetto di contestazione. L’annullamento della totalizzazione internazionale per consentire l’imputazione nel regime nazionale dei periodi esteri non può determinare la perdita di periodi contributivi già accreditati, dovendosi garantire la corretta rappresentazione dell’intera anzianità contributiva. In tal caso la compensazione parziale delle spese di lite è giustificata dall’assolvimento da parte dell’INPS dell’onere di richiedere all’ex datore di lavoro la rettifica della posizione contributiva, in sostituzione del ricorrente che non aveva convenuto in giudizio il Ministero.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di trattamento pensionistico decorrente dal 01.09.2017, proponeva ricorso innanzi alla Corte dei conti chiedendo la rideterminazione della pensione, con riconoscimento di periodi di servizio prestati all’estero e accredito degli arretrati con interessi e rivalutazione. La ricorrente contestava, in particolare, la mancata valorizzazione di alcuni periodi contributivi che le avrebbero consentito di raggiungere i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente accesso al sistema di calcolo retributivo.
L’INPS si costituiva chiedendo inizialmente un rinvio per il riesame della posizione, rappresentando la necessità di ottenere la rettifica del certificato dei servizi da parte dell’ex datore di lavoro, il Ministero dell’Istruzione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, l’INPS provvedeva alla riliquidazione del trattamento pensionistico, ma la ricorrente contestava la correttezza dei conteggi, evidenziando l’eliminazione del periodo contributivo dal 01.10.1975 al 30.06.1977, che risultava invece ammesso in sede di totalizzazione internazionale e nell’estratto conto.
A seguito di ulteriori verifiche istruttorie e di un riesame complessivo, l’Istituto riconosceva i periodi figurativi originariamente valorizzati in ambito internazionale, reinserendoli nella posizione assicurativa e provvedendo a una nuova riliquidazione in data 14 maggio 2026. L’INPS rappresentava che l’annullamento della totalizzazione internazionale, resosi necessario per l’imputazione nel regime nazionale dei periodi esteri, aveva determinato un mutamento complessivo dell’assetto contributivo, successivamente ricomposto con l’integrale valorizzazione dell’anzianità maturata.
Il Giudice prendeva atto che il contenzioso risultava venuto meno, sussistendo le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Rilevava che la ricorrente non aveva convenuto in giudizio il Ministero per la rettifica della posizione contributiva, onere assunto dall’INPS che, ottenuta la documentazione in data successiva al deposito del ricorso, aveva tempestivamente adempiuto all’obbligo di riliquidazione.
Tali circostanze integravano giusti motivi per la compensazione parziale delle spese di lite, con condanna dell’Istituto alla refusione della residua parte, liquidata in complessivi € 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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