Blocco della perequazione pensionistica e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. I App. n. 161 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema di riduzione della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici più elevati, introdotto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, non incide sul quantum di pensione già percepita, che viene comunque incrementato, seppure in misura percentuale inferiore rispetto al regime ordinario, risolvendosi in un mero “raffreddamento” della perequazione attuato con indici graduali e proporzionati. La garanzia di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né l’esclusione della natura tributaria della misura può essere superata in assenza dei requisiti della definitiva decurtazione patrimoniale, della modifica del rapporto sinallagmatico e della destinazione delle risorse a sovvenire pubbliche spese. La sopravvenuta pronuncia di infondatezza della Corte costituzionale non determina la cessazione della materia del contendere quando permanga l’interesse dell’Istituto previdenziale ad una pronuncia nel merito.
Il Fatto
La parte appellante, già dipendente del comparto pubblico difesa e sicurezza e titolare di pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps, impugnava la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania che aveva respinto la domanda di integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, mediante disapplicazione dell’art. 1, commi 309 e ss., legge n. 197/2022. Con l’appello, proposto per soli motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c., il pensionato deduceva la violazione degli articoli 3, 36 e 38 Cost., la natura tributaria della misura e l’insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, che aveva richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025 senza un’analisi critica delle doglianze relative all’effetto di trascinamento sulle future perequazioni.
Successivamente al deposito del gravame, la Corte costituzionale, con sentenza n. 167 depositata il 13 novembre 2025, dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. L’appellante depositava allora istanza di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; l’Inps si costituiva chiedendo l’integrale rigetto dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti preliminarmente dichiara ammissibile l’appello, vertendo le censure su profili di applicazione normativa e opzioni interpretative contrastanti con il tenore letterale e sistematico della disciplina, questioni di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c.. Nel merito, il Collegio reputa tutte le doglianze riconducibili ad aspetti di asserita illegittimità costituzionale della norma censurata, che prevede un sistema di “raffreddamento” della dinamica rivalutativa con percentuali decrescenti (100%, 85%, 53%, 47%, 37% e 32%) in relazione alle fasce di importo dei trattamenti.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025, la Sezione osserva come il Giudice delle leggi abbia chiarito che la misura “in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita”, escludendo al contempo la natura tributaria della disposizione, ravvisabile solo in presenza di una definitiva decurtazione patrimoniale, dell’assenza di modifica del rapporto sinallagmatico e della destinazione delle risorse a pubbliche spese. La pronuncia n. 19/2025 ha inoltre ribadito che la perequazione automatica è strumento di natura tecnica volto a garantire l’adeguatezza dei trattamenti, senza imporre un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella dell’art. 36, primo comma, Cost.
Quanto all’effetto di “trascinamento” lamentato dall’appellante, il Collegio ritiene che esso non muti la natura delle misure, trattandosi di interventi di mero risparmio di spesa che non paralizzano né sospendono a tempo indeterminato la rivalutazione, ma ne attenuano soltanto la dinamica con indici graduali e proporzionati. La considerazione differenziata dei trattamenti in base all’importo costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, il principale indicatore della non irragionevolezza della scelta legislativa, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva.
Infine, la Corte rigetta l’istanza di cessazione della materia del contendere, rilevando che non è venuto meno ogni contrasto tra le parti, permanendo l’interesse dell’Inps ad una pronuncia di merito. Nel merito, tutte le censure sono dichiarate infondate e l’appello è rigettato, con compensazione delle spese di lite stante l’intervenuta pronuncia costituzionale successiva al deposito del gravame.
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Nota della Redazione
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