Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dell’appellante (Corte dei Conti Sez. I App. n. 160 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello davanti alla Corte dei conti è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 cod. giust. contabile, qualora l’appellante, dopo essere stato rimesso in termini mediante rinvio a una nuova udienza, non compaia neppure in tale sede. La segreteria dell’organo giudicante è tenuta a dare comunicazione dell’ordinanza di rinvio alla parte appellante assente, che ha l’onere di presenziare all’udienza successiva a pena di estinzione del gravame. La pronuncia di improcedibilità ha natura di decisione in rito, che non coinvolge il merito della controversia e lascia intatta la sentenza impugnata. In tali evenienze, le spese di difesa possono essere compensate, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese di giudizio nelle cause previdenziali, stante la loro gratuità.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato aveva ottenuto, in primo grado, il riconoscimento del diritto all’inclusione nella base pensionabile degli aumenti retributivi previsti dagli artt. 1801 e 2159 del d.lgs. n. 66/2010, con conseguente riliquidazione della pensione privilegiata e corresponsione degli arretrati. La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, era stata impugnata dal Ministero dell’Interno, che ne aveva chiesto l’annullamento, deducendo l’insussistenza del rapporto di impiego al momento della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio.
Il Ministero appellante contestava, in particolare, la decisione di primo grado che aveva attribuito rilievo all’istanza presentata dall’interessato prima della cessazione dal servizio, nonché alla pronuncia della Corte costituzionale n. 13/2024, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 nella parte in cui richiedeva la permanenza del rapporto di impiego. L’appellato e l’INPS si erano costituiti, il primo chiedendo la conferma della sentenza e la valutazione delle irritualità procedurali, il secondo aderendo alle censure del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente la regolarità della costituzione delle parti e la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che il Ministero dell’Interno, parte appellante, non aveva presenziato alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Il Presidente aveva quindi disposto il rinvio del giudizio, ai sensi dell’art. 196 cod. giust. contabile, alla successiva udienza del 2 luglio 2026, con ordinanza a verbale ritualmente comunicata alla parte assente a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria della Sezione.
Anche all’udienza del 2 luglio 2026 il rappresentante del Ministero risultava assente, senza aver fornito alcuna giustificazione. Il Collegio ha quindi constatato il verificarsi delle condizioni di improcedibilità previste dalla norma citata, la quale impone al giudice di dichiarare l’appello improcedibile, anche d’ufficio, qualora l’appellante non compaia neppure all’udienza successiva a quella in cui era stata accertata la sua mancata comparizione.
La decisione si fonda sul tenore letterale dell’art. 196 c.g.c., che configura un meccanismo processuale volto a sanzionare l’inerzia della parte appellante, la quale, dopo essere stata avvisata del rinvio, ha l’onere di comparire alla nuova udienza per evitare l’estinzione del gravame. La disposizione non lascia margini di discrezionalità al giudice, che è tenuto a dichiarare l’improcedibilità anche in assenza di istanza di parte.
Da ultimo, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di difesa, trattandosi di decisione in rito, e ha escluso la pronuncia sulle spese di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali.
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Nota della Redazione
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