Beneficio dei quattro scatti non cumulabile con il coefficiente di trasformazione per i pensionati misti (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 39 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I benefici previsti dall’art. 27, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 334/2000 sono tra loro alternativi e non cumulabili. Il comma 3, che accorda i quattro scatti del 2,5% calcolati sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento, si applica esclusivamente ai funzionari della Polizia di Stato collocati a riposo con trattamento pensionistico liquidato con il sistema interamente retributivo. Il comma 4, che riconosce il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, riguarda invece i funzionari il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo. Il richiamo contenuto nel comma 4 ai “funzionari di cui al comma 3” non vale a fondare il cumulo dei due meccanismi correttivi, essendo diretto unicamente a individuare i soggetti che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002.
Il Fatto
Un funzionario della Polizia di Stato, cessato dal servizio per limiti di età dopo aver maturato un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, rivendicava nei confronti dell’INPS l’attribuzione del beneficio dei quattro scatti del 2,5% previsto dall’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000, oltre al coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età già riconosciutogli ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. L’INPS eccepiva il difetto del presupposto amministrativo costitutivo del diritto, in assenza di provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza, e contestava nel merito la spettanza del beneficio ai pensionati con sistema misto. Il ricorrente insisteva per l’accoglimento della domanda, richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli e i lavori preparatori del decreto legislativo.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, preliminarmente, ritiene sussistente la legittimazione passiva dell’INPS, quale titolare esclusivo del rapporto pensionistico dedotto in giudizio, e passa all’esame del merito.
Il Giudice ricostruisce il sistema delineato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 334/2000: il comma 3 accorda i quattro scatti del 2,5% ai funzionari anticipatamente collocati a riposo d’ufficio con trattamento liquidato secondo il sistema retributivo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992; il comma 4, per i funzionari il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, prevede invece l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età. La norma individua i beneficiari in base alla tipologia di trattamento pensionistico, sicché i due meccanismi correttivi operano in via alternativa.
La Corte osserva che l’incipit del comma 4 (“nei confronti dei funzionari di cui al comma 3”) non sostiene la tesi del cumulo: il rinvio serve solo a identificare i funzionari che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002. Poiché i regimi agevolativi hanno carattere eccezionale e la loro interpretazione è strettamente letterale, la mancanza nel comma 4 di locuzioni avverbiali come “inoltre”, “in aggiunta” o “anche” rende inammissibile l’interpretazione estensiva volta a cumulare i due benefici. Il comma 5, nel richiamare le “disposizioni di cui ai commi 3 e 4”, opera un rinvio ai presupposti applicativi (sistema retributivo ovvero contributivo o misto) e ai benefici conseguenti, in applicazione differenziata.
Il ricorrente, pensionato con il sistema misto, è destinatario del solo beneficio del comma 4 e non ha diritto ai quattro scatti previsti dal comma 3, sicché il ricorso è rigettato. Le spese sono integralmente compensate, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e dell’esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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