Contestazione del provvedimento ex art. 169-bis l. fall. in sede ordinaria anche dopo l’omologa (Cass. civ. Sez. 1 n. 21749 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale autorizza lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti ai sensi dell’art. 169-bis l. fall. ha natura amministrativa e non giurisdizionale: non è impugnabile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e non è assistito da giudicato. La parte rimasta insoddisfatta può pertanto contestare, con domanda proposta in sede di cognizione ordinaria, la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento, nonché le questioni relative ai crediti che ne derivano. Tale azione è proponibile anche dopo l’omologazione del concordato preventivo, non sussistendo alcuna preclusione da giudicato. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione, senza che rilevino la correttezza o la sufficienza delle argomentazioni offerte.
Il Fatto
Una società, cedente in un contratto-quadro di factoring strutturato secondo lo schema pro-solvendo, cedeva al factor un portafoglio di crediti futuri verso terzi debitori, i quali accettavano la cessione. Successivamente, ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, la cedente veniva autorizzata dal tribunale, con provvedimento ex art. 169-bis l. fall., a sciogliersi dai contratti con il factor, e i debitori ceduti, diffidati dal factor, pagavano in buona fede nelle mani del commissario giudiziale.
Il factor conveniva quindi i debitori ceduti dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo l’accertamento della propria titolarità esclusiva dei crediti e la condanna al pagamento. Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda, interpretandola come impugnazione del provvedimento autorizzativo, ritenuto soggetto a reclamo ex art. 26 l. fall.. La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello, confermando l’inammissibilità. Il factor ricorreva per cassazione in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, incentrato sulla natura del provvedimento ex art. 169-bis l. fall. e sulla sua idoneità a incidere sui diritti dei terzi. Richiamando il principio già affermato dall’ordinanza n. 6243 del 2018, resa tra le stesse parti, la Corte ha precisato che i provvedimenti autorizzativi dello scioglimento dei contratti pendenti costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti.
Ne consegue che le contestazioni del provvedimento vanno fatte valere in sede contenziosa ordinaria dinanzi al giudice civile, e non dinanzi al giudice fallimentare. Il principio è stato ribadito da successivi arresti, secondo cui la parte insoddisfatta può far valere l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale del provvedimento, che resta tale anche dopo l’omologazione del concordato, non sussistendo alcuna preclusione da giudicato.
La Corte ha invece rigettato il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando l’orientamento per cui tale vizio ricorre solo quando le argomentazioni siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione. Il terzo motivo, concernente l’interpretazione della nozione di “contratto in corso di esecuzione” ex art. 169-bis l. fall. in relazione all’art. 72 l. fall., è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile l’intervento adesivo del fallimento, poiché nel giudizio di legittimità l’intervento del terzo è consentito solo quando il suo “dante causa” sia rimasto inerte, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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