Annullamento senza rideterminazione della pretesa: vizio della sentenza di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 6993 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso. Quando l’atto impositivo sia affetto da vizi non meramente formali ma di carattere sostanziale, il giudice non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. La pronuncia di semplice invalidazione è ammessa solo in presenza di vizi formali talmente gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito, come nel caso di difetto assoluto o totale carenza di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con il quale accertava nei confronti del contribuente un maggior reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973. Il controllo era scaturito dalla rilevata trasmissione di numerose dichiarazioni fiscali in assenza di compensi dichiarati nel Quadro RE, circostanza che aveva indotto l’Ufficio a ricostruire induttivamente il reddito sulla base della Tabella C allegata al d.M. n. 140 del 2012.
La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso del contribuente, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, pur ritenendo corretto il ricorso all’accertamento induttivo, annullava l’avviso per non aver tenuto conto dei costi, in violazione del principio della capacità contributiva. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamentava la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 7 e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 109 TUIR, per aver il giudice di appello omesso di esaminare il merito della pretesa e di ricondurla alla sua corretta misura, annullando invece integralmente l’avviso di accertamento.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il processo tributario tende ad un accertamento sostanziale del rapporto controverso (ex multis, Cass. n. 19750/2014, n. 27560/2018). Ne deriva che solo quando l’atto impositivo sia affetto da vizi formali talmente gravi da precludere l’esame del merito, come nel caso di difetto assoluto di motivazione, il giudice deve limitarsi a invalidarlo; diversamente, egli deve avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi per rideterminare la pretesa.
La Suprema Corte ha evidenziato che, ove il giudice ritenga l’atto invalido per motivi non formali ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti delle domande di parte, come da ultimo ribadito da Cass. n. 31827/2024. Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria aveva annullato l’accertamento per la mancata considerazione dei costi, senza procedere a tale valutazione sostitutiva.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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