Diritto alla pensione privilegiata per causa di servizio posteriore alla cessazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 108 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio economico di cui agli artt. 1801 e 2159 D.lgs. n. 66/2010, consistente nella maggiorazione dell’1,25 per cento della base pensionabile, spetta anche nel caso in cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio sia intervenuto successivamente alla cessazione dal servizio, purché l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego. L’insorgenza dell’infermità durante il servizio è elemento costitutivo del diritto; il momento del riconoscimento formale attiene a un profilo meramente procedimentale, la cui durata è sottratta al controllo dell’interessato. Il procedimento di ricongiunzione, perfezionato con decreto e versamento degli oneri, obbliga l’Amministrazione a computare i periodi trasferiti ai fini del trattamento pensionistico, senza residui margini di discrezionalità.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Guardia di Finanza, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, chiedeva la rideterminazione del trattamento con inclusione del servizio prestato presso le Poste e Telecomunicazioni di Milano dal 13 giugno 1981 al 17 agosto 1981, ricongiunto a seguito di domanda del 1995 e di decreto del 2005. Contestava inoltre la mancata attribuzione della maggiorazione prevista per le infermità dipendenti da causa di servizio, riconosciuta dopo la cessazione dal servizio. L’INPS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; la Guardia di Finanza resisteva negando la rilevanza del periodo ricongiunto e la spettanza del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente evidenziato l’interesse dell’INPS a partecipare al giudizio in qualità di ordinatore secondario di spesa, e ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento a entrambe le domande.
Quanto al periodo lavorativo svolto presso le Poste, la ricongiunzione era stata perfezionata con decreto e versamento degli oneri. Secondo il consolidato assetto giurisprudenziale, l’istituto della ricongiunzione è finalizzato alla valorizzazione unitaria di tutti i periodi assicurativi ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. Una volta perfezionato il procedimento, l’Amministrazione è tenuta a tener conto dei periodi trasferiti, non residuando margini di discrezionalità circa la loro inclusione nel calcolo della prestazione. La tardiva definizione del procedimento non può onerare il richiedente di ulteriori adempimenti.
Quanto al beneficio di cui all’art. 1801 D.lgs. n. 66/2010, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordinava l’attribuzione al requisito del riconoscimento in costanza di rapporto di impiego. La Consulta ha chiarito che l’insorgenza dell’infermità durante il servizio è l’elemento costitutivo del diritto, mentre la circostanza che il riconoscimento intervenga successivamente attiene a un profilo procedimentale, non idoneo a incidere sulla spettanza. Il beneficio va quindi riconosciuto anche in caso di declaratoria posteriore alla cessazione, purché l’infermità sia insorta durante il rapporto, circostanza non controversa nel giudizio.
Il ricorso è stato accolto, con diritto agli arretrati maggiorati di accessori come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall’INPS. Le spese di lite sono state poste a carico della Guardia di Finanza, mentre sono state compensate nei confronti dell’INPS.
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Nota della Redazione
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