Condanna per timbrature anomale senza autorizzazione e danno erariale doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 246 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione contabile sussiste in materia di danno erariale derivante dall’indebita percezione di retribuzioni stipendiali, quale che sia l’esito del procedimento disciplinare, poiché il giudizio di responsabilità è autonomo e indipendente rispetto a quello ordinario, anche quando investe il medesimo fatto materiale. In tema di rilevazione delle presenze del pubblico dipendente, l’assenza di una preventiva autorizzazione, anche tacita o implicita, all’utilizzo di tornelli diversi da quello della sede di servizio o del codice di missione integra gli estremi del danno erariale, consistente nella retribuzione percepita per ore non effettivamente lavorate. La continuità della condotta e l’essere l’agente pienamente consapevole dell’assenza di un valido titolo giustificativo escludono il ricorso al potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un ex dipendente della ASL di Latina, in servizio presso una delle sue strutture, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 5.328,01. La contestazione riguardava una serie di timbrature anomale, non preventivamente autorizzate, effettuate nel periodo gennaio 2024-marzo 2025, mediante l’utilizzo di tornelli differenti rispetto a quello della sede di servizio e l’impiego del codice 9 – che implica lo svolgimento di missione – senza la preventiva autorizzazione del responsabile, così percependo indebitamente le retribuzioni per ore non lavorate. Il convenuto ha contestato la pretesa, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione, la decadenza per tardività dell’azione e, nel merito, l’assenza di danno e dell’elemento soggettivo, deducendo di aver operato sulla base di un incarico istituzionale e di richieste del proprio superiore. L’ASL ha spiegato intervento adesivo dipendente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le eccezioni preliminari, affermando la giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie di danno erariale, in quanto l’azione di responsabilità si fonda sull’accertamento di una presunta fattispecie di responsabilità e non necessita di alcun accertamento pregiudiziale da parte del giudice ordinario. Uno stesso fatto materiale può rilevare in diversi plessi giurisdizionali quale elemento costitutivo di fattispecie differenti e autonome, sicché è stata rigettata anche l’istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto al procedimento disciplinare e al giudizio di impugnativa del licenziamento. È stata inoltre esclusa la decadenza dell’azione, ritenendo l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 inconferente rispetto alla diversa e autonoma azione erariale.
Nel merito, la Corte ha accertato l’assenza di qualsiasi autorizzazione, anche implicita, da parte dell’Amministrazione all’utilizzo di tornelli differenti e del codice missione. Richiamando l’istituto del lavoro straordinario, ha precisato che per autorizzazione si intende lo svolgimento della prestazione con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro. Nel caso di specie, l’inscientia domini è venuta meno nel momento in cui l’Amministrazione, effettuata una verifica sulle timbrature, ha provveduto alla segnalazione. La delibera che istituiva il gruppo di lavoro e le chat prodotte sono state reputate inconferenti, non contenendo alcun riferimento espresso alle sedi di lavoro né coprendo il periodo oggetto di contestazione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo, considerata la continuità della condotta e la piena consapevolezza, da parte del dipendente, di porre in essere comportamenti reiterati diretti a percepire una retribuzione non dovuta, in assenza di prova degli esiti dell’attività istituzionale che avrebbe giustificato le frequenti interazioni con altra sede. Tale elemento ha determinato l’esclusione del potere riduttivo. Accertato il nesso causale, il danno è stato quantificato nella misura richiesta dalla Procura, pari a euro 5.328,01, oltre accessori, con recupero da parte dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 212-216 del c.g.c., e condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia.
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Nota della Redazione
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