Ottemperanza pensionistica: interessi e rivalutazione decorrono dalla maturazione di ciascun rateo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 163 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso le sentenze pensionistiche della Corte dei conti, la ritardata liquidazione della prestazione determina la decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del pensionato, senza che rilevi la causa del ritardo. La maggiorazione deve essere calcolata dalla data di maturazione di ciascun rateo, non potendo ricadere negativamente sul pensionato il ritardo dell’Amministrazione nella trasmissione dei dati economici necessari alla riliquidazione. Il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione, di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c. e all’art. 167, comma 3, c.g.c., va inteso in senso “parziale” secondo il criterio dell’assorbimento: la rivalutazione spetta come maggior danno solo ove l’indice di svalutazione ecceda la misura degli interessi legali, che vanno portati in detrazione.
Il Fatto
Gli eredi di un pensionato, già vittoriosi nel giudizio di cognizione con sentenza che aveva riconosciuto la riliquidazione della pensione di vecchiaia e la maggiorazione degli arretrati con interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento, agivano per l’ottemperanza, lamentando la parziale esecuzione del decisum da parte dell’INPS. L’Istituto aveva corrisposto a titolo di accessori un importo ritenuto esiguo (euro 754,33), calcolato su base lorda senza applicare correttamente la disciplina dettata dalla sentenza n. 126/2022. A seguito dell’originaria declaratoria di inammissibilità del ricorso per ottemperanza e del successivo annullamento in appello, il giudizio veniva riassunto davanti alla Sezione per la prosecuzione sul merito.
Parte ricorrente chiedeva in via principale la riliquidazione degli oneri accessori con cumulo integrale tra interessi e rivalutazione e, in via subordinata, la corretta applicazione del criterio dell’assorbimento, deducendo che anche tale criterio era stato male applicato dall’INPS quanto alla decorrenza e alle modalità di calcolo sui singoli ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, verificata la tempestività della riassunzione ai sensi dell’art. 199, comma 3, c.g.c., ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte ricorrente avverso la produzione documentale dell’INPS, intervenuta con quattro giorni di ritardo rispetto al termine istruttorio fissato per chiarimenti: trattandosi di termine non perentorio e non essendo stato leso il diritto di difesa, alcuna inammissibilità poteva derivarne.
Nel merito, la Corte ha richiamato i principi enunciati dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 10/2002/QM, secondo cui la ritardata corresponsione della prestazione pensionistica fa sorgere automaticamente il diritto a interessi e rivalutazione, non rilevando la causa del ritardo. L’automaticità deriva dalla natura di debito di valore dell’obbligazione pensionistica e dall’applicabilità dell’art. 429, comma 3, c.p.c., oggi trasfuso nell’art. 167, comma 3, c.g.c., che determina la decorrenza degli accessori dal giorno della maturazione del diritto. Il cumulo tra interessi e rivalutazione non è però integrale: la rivalutazione spetta come maggior danno solo ove l’indice di svalutazione superi il tasso legale, con gli interessi portati in detrazione.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il giudice ha ritenuto infondata la domanda principale di cumulo integrale e fondata quella subordinata. L’esame dei conteggi depositati ha rivelato due vizi nella liquidazione dell’INPS. In primo luogo, l’Istituto aveva ancorato la decorrenza degli accessori alla data del 20.08.2016 per i ratei anteriori, applicando il termine di 120 giorni di cui all’art. 7 della legge n. 533/1973 e il comma 783 della legge n. 296/2006, in relazione al perfezionamento documentale della domanda: tale operato è stato ritenuto errato, poiché l’art. 167, comma 3, c.g.c. impone la decorrenza dal giorno di maturazione del diritto, ossia dalla decorrenza originaria della pensione (19.07.2013) e dalle successive scadenze dei ratei, senza che il pensionato possa subire le conseguenze del ritardo dell’Amministrazione nella trasmissione del modello PA04. In secondo luogo, l’INPS non aveva in realtà applicato il criterio dell’assorbimento, avendo riconosciuto solo interessi legali anche per i periodi in cui l’indice ISTAT risultava superiore al tasso legale.
La Corte ha quindi ordinato all’INPS di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza n. 126/2022, con liquidazione degli accessori per tutti i ratei dalla data di decorrenza di ciascuno, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, con nomina del commissario ad acta nella persona del direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna per l’ipotesi di persistente inerzia, e condanna alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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