Il moltiplicatore si somma al montante contributivo annuale già computato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 101 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il beneficio dell’incremento figurativo del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore) si applica aggiungendo al montante contributivo dell’ultimo anno di servizio – già computato nella contribuzione complessiva – un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Detto incremento costituisce un quid pluris che si somma al montante già accreditato, senza determinare una moltiplicazione ulteriore della retribuzione dell’ultimo anno, la quale non può essere valorizzata per sette volte. L’operazione contabile corretta è, quindi, quella che somma al montante complessivo rivalutato il quintuplo del montante contributivo annuo dell’ultimo anno di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, era titolare di pensione calcolata con il sistema misto. Non avendo potuto optare per l’ausiliaria, in quanto appartenente a personale escluso da tale istituto, domandava all’INPS il ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, lamentando la mancata o inesatta applicazione del c.d. moltiplicatore. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, il ricorrente adiva la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione con la corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione.
L’INPS si costituiva eccependo la corretta applicazione dell’istituto e la non cumulabilità di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha preliminarmente osservato che la spettanza del beneficio non era in contestazione, vertendo la controversia unicamente sulle modalità di applicazione e di calcolo del c.d. moltiplicatore. Il ricorso è stato ritenuto infondato.
Richiamato il tenore letterale dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, la Corte ha evidenziato che la norma fa espresso riferimento all’“incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo. Tale incremento rappresenta il quid pluris rispetto al montante già dovuto, e si aggiunge ad esso, come chiarito dalla giurisprudenza contabile richiamata.
L’errore prospettico del ricorrente è stato individuato nella modalità di calcolo: pur essendo il rapporto cessato il 1° marzo 2025, la difesa aveva “annualizzato” la retribuzione mensile, laddove per “ultimo anno di servizio” deve intendersi la retribuzione dei 12 mesi precedenti la cessazione, ossia il periodo marzo 2024 – febbraio 2025.
Dall’esame del foglio di calcolo INPS è emerso che il montante complessivo del 2024 (pari a € 501.240,16) già scontava la contribuzione dell’ultimo anno di servizio. L’INPS aveva poi applicato correttamente l’incremento, aggiungendo il quintuplo del montante contributivo annuale (€ 17.147,76 x 5 = € 85.738,80), per un totale di € 586.978,96, inferiore persino a quanto liquidato dall’istituto (€ 589.018,88), con lieve differenza giustificata da aumenti retributivi maturati nei mesi del 2025.
La tesi del ricorrente, che avrebbe comportato una valorizzazione della retribuzione dell’ultimo anno per ben sette volte, è stata ritenuta in aperto contrasto con il dato normativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la presenza di precedenti difformi.
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Nota della Redazione
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