Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 213 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce applicazione del principio della causalità processuale la declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio pensionistico allorché l’ente previdenziale provveda alla riliquidazione del trattamento solo a seguito della notifica del ricorso e di un proprio sollecito al datore di lavoro, sanando un’inerzia amministrativa protrattasi dalla decorrenza del trattamento. In tale evenienza, accertata la soccombenza virtuale dell’ente, lo stesso è condannato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, indipendentemente dall’intervenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente.
Il Fatto
Un ex dipendente del Ministero della Giustizia, titolare di pensione anticipata di anzianità decorrente dall’1.11.2020, ha convenuto in giudizio l’INPS contestando l’errata determinazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione media pensionabile e del montante contributivo, con conseguente erronea quantificazione delle quote A, B e C della pensione in regime misto ex legge n. 335/1995.
L’INPS, costituitosi, ha eccepito che la pensione era stata originariamente liquidata in via provvisoria per la mancanza dei dati retributivi aggiornati da parte del Ministero datore di lavoro, rappresentando che, a seguito di propria sollecitazione, erano pervenuti i dati stipendiali corretti da MEF-Noipa, consentendo l’emissione di una definitiva determina di riliquidazione del trattamento. L’Istituto ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice delle pensioni ha dato atto dell’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, conseguente all’emissione della nuova determina di riliquidazione, e della comune richiesta delle parti, dichiarando cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il ricorrente ne ha chiesto la rifusione in forza della soccombenza virtuale, mentre l’INPS ha insistito per la compensazione. Il Giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di rifusione, in applicazione del principio della causalità processuale.
Come evidenziato nella motivazione, la corretta riliquidazione della pensione è avvenuta solo il 5 marzo 2026, in evidente conseguenza della notifica del ricorso, introdotto a novembre 2025, e del successivo sollecito dell’INPS al Ministero. L’attivazione dell’Istituto ha così sanato un’inerzia amministrativa che si protraeva dalla decorrenza del trattamento, ovvero dall’1.11.2020.
Accertata la soccombenza virtuale dell’ente previdenziale, lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. La decisione si fonda sulla considerazione che solo l’attivazione processuale del ricorrente ha determinato il superamento dell’inerzia amministrativa e il conseguente adempimento dell’Istituto.
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Nota della Redazione
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