Assoluzione per difetto di elemento soggettivo senza violazione manifesta (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 171 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi agricoli, la prova del dolo richiede che l’agente abbia rappresentato e voluto non solo la condotta ma anche l’evento lesivo per l’Erario, ovvero che abbia agito con consapevolezza di violare un preciso obbligo. La colpa grave ricorre solo in presenza di violazione di regole di comportamento particolarmente evidenti e manifeste, da valutarsi alla luce del grado di chiarezza della disciplina applicabile e delle indicazioni provenienti dall’amministrazione competente. Il limite massimo di spesa finanziabile previsto per una specifica misura del PSR non opera come tetto trasversale estensibile ad aiuti erogati in regime “de minimis” nell’ambito di misure e programmazioni diverse.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha convenuto in giudizio la titolare di un’azienda agricola, chiedendone la condanna per indebita percezione di contributi pubblici del PSR 2014-2020 a seguito di segnalazione della Procura Europea. L’addebito concerneva il superamento della soglia massima di euro 600.000,00 di spesa finanziabile per singola impresa nell’arco di quattro anni, prevista dal paragrafo 4.3 degli Allegati alle deliberazioni regionali. L’azienda aveva beneficiato di tre diversi contributi: uno relativo al Bando GAL Prealpi in regime “de minimis” e due relativi all’Intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020, per una spesa complessivamente ammessa pari a euro 614.278,56.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del deposito della relazione del consulente tecnico di parte, avvenuto il giorno antecedente all’udienza, fuori dal termine ordinario di cui all’art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice della giustizia contabile e senza autorizzazione presidenziale. Ha altresì rigettato le istanze istruttorie, trattandosi di questione di puro diritto riservata al Giudice e di prova testimoniale superflua in quanto il contenuto della comunicazione del funzionario AVEPA era già documentalmente acquisito.
Nel merito, la Corte ha escluso la sussistenza del dolo: la dichiarazione di conoscenza del bando contenuta nel modello di domanda costituisce clausola di natura formale e non dimostra la consapevolezza di un obbligo di segnalazione di un cumulo che lo stesso Organismo Pagatore aveva costantemente escluso. Non può presumersi la volontà di occultare un dato la cui rilevanza è stata negata dall’autorità amministrativa competente all’istruttoria delle domande.
Quanto alla colpa grave, la disciplina sulla cumulabilità tra aiuti “de minimis” e aiuti ordinari presenta intrinseca complessità tecnico-giuridica, avendo generato incertezze interpretative anche in capo agli organi inquirenti. Il paragrafo 4.3 degli Allegati individua il limite di euro 600.000,00 come importo massimo ammesso a finanziamento per la sola Misura 4.1.1, distinguendosi dalla regola di cui al paragrafo 4.4 relativa al divieto di doppio finanziamento della medesima spesa. La Misura 323/A del Bando GAL, erogata in regime “de minimis”, non concorre al cumulo, come confermato da AVEPA con nota del 27 dicembre 2023 resa nell’ambito dell’indagine OLAF.
La Corte ha ritenuto il quadro normativo non univoco e ha attribuito specifico rilievo all’orientamento istituzionale di AVEPA, che aveva escluso la cumulabilità degli aiuti. Ne consegue l’esclusione di una violazione manifesta di regole di condotta, con conseguente assoluzione della convenuta per difetto dell’elemento soggettivo. Le spese legali, liquidate in euro 2.200,00 oltre accessori, sono state poste a carico di AVEPA.
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Nota della Redazione
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