Giurisdizione contabile esclusa per l’imposta di soggiorno dei gestori ricettivi (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 150 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, che ha inserito l’art. 4, comma 1-ter, nel d.lgs. n. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva assume la veste di responsabile d’imposta per l’imposta di soggiorno. Tale qualifica, di natura esclusivamente tributaria, fa venir meno la configurabilità del gestore come agente contabile e, conseguentemente, l’obbligo di resa del conto giudiziale. Le controversie tra l’ente impositore e il responsabile d’imposta appartengono alla giurisdizione tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha deferito al Collegio il conto giudiziale presentato dal gestore di una struttura ricettiva per la riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2020, per conto di un Comune. L’istruttoria ha tuttavia evidenziato che, sulla base dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, la controversia non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. All’udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, rilevando che l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 ha attribuito ai comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. Fino alla novella del 2020, la giurisprudenza contabile, sul presupposto della qualificazione degli albergatori come agenti contabili ai sensi dell’art. 178 del r.d. n. 827/1924, riteneva sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, come affermato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 22/2016/QM.
La Corte evidenzia che l’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020 ha inserito l’art. 4, comma 1-ter, nel d.lgs. n. 23/2011, attribuendo al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. L’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 ha poi precisato che tale disciplina si applica anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
Il Collegio richiama la propria pronuncia di orientamento n. 529 del 2022, con cui aveva già affermato che i gestori non sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale per le somme incassate. Da ultimo, le Sezioni Unite civili, con l’ordinanza n. 1527 del 23.1.2026, hanno chiarito che la qualifica di responsabile d’imposta «sterilizza» il dato del maneggio di denaro pubblico, configurando un’obbligazione solidale che prescinde dall’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cliente. Il rapporto si colloca, quindi, su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta.
Alla luce di tali principi, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario, sottolineando il dovere dell’Amministrazione di attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario per il recupero delle somme dovute, anche al fine di evitare condotte omissive suscettibili di integrare responsabilità erariale. Infine, ricorrendone i presupposti, dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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