L’annullamento con rinvio limita il thema decidendum ai capi devoluti (Cass. pen. Sez. 6 n. 126 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento in Cassazione, il giudice è vincolato al principio enunciato nella sentenza rescindente e la sua cognizione è limitata ai capi devoluti dall’annullamento. Le questioni relative a capi non annullati sono coperte dal giudicato e non possono essere riproposte, nemmeno per dedurre vizi di motivazione che attengano a profili già definiti. In materia di reato continuato, la rideterminazione della pena conseguente all’esclusione di un’aggravante non richiede una motivazione analitica quando il giudice, basandosi sulla pena inflitta per il reato più grave, già irrevocabile, provveda a ridurre proporzionalmente l’aumento per la continuazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva assolto uno degli imputati dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e rideterminato la pena per gli altri due, escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. relativamente al reato di associazione di tipo mafioso.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizi di motivazione e erronea applicazione di legge in relazione alla mancata valutazione della posizione del primo rispetto ai coimputati assolti e alla congruità della pena rideterminata in continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che l’annullamento con rinvio era stato disposto limitatamente al reato di cui al capo 37 (associazione mafiosa), mentre il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 era divenuto irrevocabile. Ne consegue che la questione relativa all’aggravante mafiosa, non essendo stata devoluta dalla sentenza rescindente, non poteva formare oggetto di nuova doglianza, essendosi formato il giudicato sui capi non annullati. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Quanto agli altri ricorsi, la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate. La sentenza impugnata aveva correttamente rideterminato la pena, facendo riferimento alla pena inflitta per il reato più grave di cui al capo 38, su cui si era formato il giudicato, e riducendo proporzionalmente l’aumento per la continuazione in ragione dell’esclusione dell’aggravante mafiosa.
La Corte ha precisato che il giudice del rinvio, nel ridurre l’aumento per la continuazione da quattro a tre mesi di reclusione, non era tenuto a fornire una motivazione più analitica, essendo la riduzione direttamente conseguente all’esclusione dell’aggravante. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite Pizzone, secondo cui non è richiesta una motivazione specifica quando la pena è rideterminata sulla base di criteri già fissati.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e delle spese di difesa della parte civile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.