Convalida del D.A.Spo. prima del termine difensivo: nullità generale (Cass. pen. Sez. 3 n. 508 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione per turbative sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato. L’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa mediante la presentazione di memorie o deduzioni, è causa di nullità generale. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento questorile.
Il Fatto
Il Questore di Brindisi, il 17 marzo 2025, aveva adottato una misura di prevenzione personale ex art. 6, comma 2, L. 401/1989 nei confronti di un soggetto, imponendogli di presentarsi alla polizia durante gli incontri di calcio della squadra locale per la durata di tre anni. La misura era stata disposta in aggiunta al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a seguito di una partita durante la quale l’interessato, secondo la polizia giudiziaria, aveva lanciato pietre e transenne contro i tifosi avversari. Il provvedimento era stato notificato il giorno stesso alle ore 16.10 e il Pubblico ministero ne aveva richiesto la convalida al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi il giorno successivo. Il GIP aveva convalidato il decreto questorile nel pomeriggio del 18 marzo 2025, ore 15.30.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, che denunciava la violazione degli artt. 6, comma 3, L. 401/1989 e 128 cod. proc. pen. per essere stata la convalida pronunciata prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica. Il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso il provvedimento di convalida alle ore 15.30 del 18 marzo 2025, quando il termine per il deposito di memorie difensive sarebbe scaduto solo alle ore 16.10 del giorno successivo. La circostanza che la difesa avesse poi depositato memorie il 19 marzo non ha sanato il vizio, perché il procedimento di convalida si era già concluso.
La Corte ha ricordato che il sistema del “contraddittorio cartolare” impone al giudice di attendere la scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica al sottoposto prima di esercitare il proprio potere di controllo sul provvedimento questorile. Tale termine è funzionale a garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, permettendo all’interessato di presentare memorie o deduzioni a propria discolpa. La convalida pronunciata prima di tale scadenza è affetta da nullità di ordine generale, come correttamente eccepito dal ricorrente.
La violazione del termine difensivo rende inefficace il provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione, senza necessità di esaminare il secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito; la Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando l’inefficacia del provvedimento del Questore di Brindisi limitatamente all’obbligo di presentazione alla polizia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.