Lottizzazione abusiva, prosecuzione dell’attività e ne bis in idem (Cass. pen. Sez. 3 n. 507 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, il reato ha natura eventualmente progressiva e la sua consumazione si protrae fino a quando perdurano le attività che compromettono la destinazione del suolo, assumendo rilievo non solo gli interventi edilizi additivi ma anche quelli finalizzati a consolidare trasformazioni già attuate. Ne consegue che un precedente giudicato di prescrizione, riferito a condotte realizzate fino a una certa data, non preclude l’accertamento di condotte successive, le quali integrano la prosecuzione dell’attività criminosa e non violano il principio del ne bis in idem. La valutazione della volumetria abusiva, ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004, deve essere operata congiuntamente, includendo anche gli interventi commessi in epoca coperta da prescrizione, poiché i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Napoli, per i reati di lottizzazione abusiva, realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica, in assenza di permesso di costruire in zona vincolata, in assenza di progetto asseverato in zona sismica e in assenza di nulla osta dell’ente Parco, nonché per il delitto di realizzazione di nuova volumetria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Le condotte riguardavano la trasformazione di un terreno, vincolato e destinato a parco territoriale, in una “location per eventi privati” denominata NEAPOLIS SPORTING CLUB. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio del ne bis in idem in relazione a precedenti sentenze di prescrizione e la mancata derubricazione del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 in contravvenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto le censure difensive relative alla rilevanza lottizzatoria delle opere e alla sopravvenienza dei vincoli, richiamando il principio per cui è il tempo di realizzazione delle opere a determinare l’accertamento dei vincoli esistenti. Quanto alla lottizzazione abusiva, la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui, per individuare il momento consumativo del reato, assumono rilievo anche le condotte finalizzate a consolidare le trasformazioni già attuate, mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, poiché l’aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano le attività lottizzatorie.
Con riferimento al capo F), la Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione operata dai giudici di merito circa la realizzazione di una volumetria non autorizzata ampiamente superiore ai limiti previsti dalla norma, evidenziando che la ricostruzione di un ‘rudere’ costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente. Inoltre, la valutazione unitaria della volumetria abusiva, comprensiva anche degli interventi commessi in epoca prescritta, è stata ritenuta conforme al principio generale che impone un apprezzamento congiunto della prosecuzione dei lavori abusivi rispetto a quanto precedentemente realizzato.
Diversamente, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai capi da B) a E), ravvisando la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine al tempus commissi delicti dei reati istantanei ivi contestati, anche in relazione al contenuto e alla portata delle decisioni passate in giudicato. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente a tali capi e alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. La Corte ha infine dichiarato la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A) ed F).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.