Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia successiva alla sentenza della Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 98 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, successivamente intervenuta alla pronuncia di non fondatezza della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità concernenti la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, determina l’estinzione del giudizio dinanzi alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 110, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 174/2016. L’estinzione per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese ai sensi del successivo comma 7 della medesima disposizione, restando irrilevante la circostanza che la controparte si sia costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Un gruppo di titolari di trattamenti pensionistici ha proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, per ottenere l’accertamento del diritto all’integrale rivalutazione delle proprie pensioni, contestando la legittimità costituzionale delle disposizioni che, a partire dall’art. 69 della legge n. 388/2000, hanno via via introdotto riduzioni percentuali della perequazione automatica prevista dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998. I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze maturate, con interessi e rivalutazione.
Nelle more del giudizio, la difesa ha depositato istanza di rinvio dell’udienza, segnalando che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con ordinanza n. 23/2025/M, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, fissando la relativa udienza dinanzi alla Consulta al 21 ottobre 2025. Successivamente, all’esito di tale udienza, la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 167/2025, dichiarando non fondate le questioni sollevate.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha rilevato che, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 167/2025 della Corte costituzionale, la difesa dei ricorrenti ha depositato un atto di rinuncia al procedimento in data 12 gennaio 2026. Nella sostanza, i ricorrenti hanno riconosciuto che, alla luce del pronunciamento di non fondatezza, non residuavano spazi per la coltivazione della controversia, chiedendo comunque la compensazione delle spese di lite.
L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 17 giugno 2026, ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte ha tuttavia osservato che, alla luce delle dichiarazioni acquisite agli atti, deve procedersi a una declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 5 e 6, del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016.
La decisione di dichiarare l’estinzione, piuttosto che la cessazione della materia del contendere, si fonda sulla circostanza che l’atto di rinuncia è stato depositato dai ricorrenti prima della costituzione in giudizio dell’INPS, avvenuta solo in data 17 giugno 2026. La disciplina del codice di giustizia contabile configura la rinuncia al ricorso come causa tipica di estinzione del giudizio, con la conseguenza che, ai sensi del successivo comma 7 dell’art. 110 citato, tale declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese. La Corte ha pertanto accolto la richiesta di rinuncia, dichiarando estinto il giudizio e statuendo il nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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