Assolto il commissario senza liquidazione se la prosecuzione è strategia dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 90 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione dell’attività di un ente pubblico in perdita non integra di per sé un illecito erariale quando è imposta da scelte strategiche dell’ente territoriale di riferimento, cui l’amministratore è tenuto a dare attuazione. Non costituisce fatto dannoso ai fini della responsabilità amministrativo-contabile l’appostazione in bilancio di una voce di entrata per “finanziamento straordinario” finalizzata a sterilizzare il disavanzo, se l’operazione non è né fittizia né implausibile in ragione di iniziative gestionali concretamente avviate, come una procedura di project financing. La violazione di regole contabili — quali l’irregolare tenuta delle scritture o il mancato riaccertamento dei residui — non è di per sé foriera di danno erariale in re ipsa, ma richiede la dimostrazione in concreto del pregiudizio patrimoniale subito. Il comportamento dell’amministratore che, nell’ambito di un mandato di risanamento, operi con diligenza professionale, mantenendo informata l’autorità vigilante, non è rimproverabile né a titolo di dolo né di colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio il commissario straordinario e tre componenti del collegio dei revisori di una IPAB, la Casa di riposo di una città piemontese, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale derivante dall’aggravamento del dissesto dell’ente. L’ente, in liquidazione dal 2023, presentava un deficit netto di oltre sette milioni di euro. Secondo l’accusa, il commissario aveva omesso di rilevare il grave dissesto ex art. 9 l.r. Piemonte n. 12/2017 e aveva proseguito la gestione dal 2019 al 2021, occultando gli squilibri attraverso l’iscrizione nei bilanci di un “finanziamento straordinario” fittizio e mantenendo in contabilità residui attivi inesigibili. Ai revisori era contestato di avere avvalorato tali condotte con pareri positivi, omettendo i doverosi controlli.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, confermando la natura pubblica dell’IPAB non trasformata in ASP. Ha quindi circoscritto il thema decidendum, escludendo che l’irregolare tenuta delle scritture contabili, l’omessa ricognizione dei residui e il ricorso all’indebitamento per spesa corrente costituiscano di per sé fatti dannosi: la violazione di regole finanziarie, formalmente considerata, non determina un danno in re ipsa, che deve essere dimostrato in concreto dalla Procura.
In accoglimento dell’eccezione di prescrizione ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026 (applicabile ai procedimenti pendenti), il collegio ha dichiarato prescritto il diritto risarcitorio per le annualità 2019 e 2020 nei confronti dei tre revisori, essendo stato loro notificato l’invito a dedurre il 15 luglio 2025. Solo per l’annualità 2021, il fatto dannoso si colloca entro il quinquennio e la domanda è stata esaminata nel merito.
Nel merito, la Corte ha rigettato la domanda per tutti i convenuti. Quanto al commissario, ha rilevato che l’obiettivo di mantenere in funzione la struttura rispondeva a una scelta strategica di due diverse Giunte regionali, succedutesi nel tempo, consapevoli della funzione socio-assistenziale dell’ente. I margini gestionali erano angusti, gravando costi del personale incomprimibili per oltre il 60% della spesa, e nel periodo considerato si è collocato l’evento emergenziale pandemico, che ha stravolto ogni obiettivo gestionale.
Quanto alla voce “finanziamento straordinario”, la Corte l’ha ritenuta non fittizia: la difesa ha documentato la concreta attivazione di una procedura di project financing per la riqualificazione della struttura, avviata formalmente nel 2017 e proseguita fino al 2022 con manifestazioni di interesse di operatori privati, conclusasi senza esito per il sopraggiungere della pandemia. L’iniziativa non era implausibile, come confermato dalla relazione di asseverazione del piano industriale che prospettava scenari alternativi, e la medesima opzione è stata praticata anche dal commissario subentrante. La Corte ha pertanto escluso ogni rimproverabilità per negligenza, imprudenza o imperizia, qualificando il commissario come “buon amministratore”. Analoga conclusione è stata raggiunta per i revisori, i cui verbali attestano rilievi e moniti puntuali e diligenti.
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Nota della Redazione
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