Donazione sangue dei militari senza danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 241 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa richiede il concorso degli elementi tipici del danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, del nesso di causalità, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e del rapporto di servizio, ovvero della natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie. L’eventuale indisponibilità al servizio per motivi sanitari del personale militare impiegato in missioni internazionali, ove non comporti l’evacuazione sanitaria fuori teatro operativo, non determina soluzione nello status del militare e non incide sulla corresponsione del trattamento economico. Ne consegue che, in relazione all’astensione dal servizio a seguito di donazione di sangue, alcun danno è ipotizzabile, neanche in astratto, a prescindere dalla questione della vincolatività di un ordine militare in materia di donazione, disciplinata dalla legge n. 205 del 2005 che qualifica il sangue come “dono del sangue” sancendone la gratuità.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un militare, all’epoca dei fatti in servizio presso una missione internazionale, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 13.500,00 a titolo di danno erariale derivante da un episodio di corruzione. L’accusa muoveva dalla contestazione secondo cui il convenuto, dietro la promessa di un regalo di valore, avrebbe favorito il titolare di una società privata, adoperandosi per il reperimento di dieci sacche di sangue, donate da personale militare a una struttura ospedaliera privata.
La donazione era avvenuta il 8.11.2021; subito dopo, nel dicembre 2021, il convenuto avrebbe ricevuto in regalo un orologio di pregio del valore di listino di euro 13.500,00. La Procura individuava il danno nella lesione del rapporto sinallagmatico con l’amministrazione di appartenenza, per la distrazione delle energie lavorative del dipendente e dei militari coinvolti.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha rilevato la tardività del deposito della memoria di costituzione del convenuto, avvenuto il 21.11.2025, successivamente al termine del 19.11.2025 indicato nel decreto di fissazione di udienza. Ha inoltre dichiarato sanata l’eventuale irregolarità della notifica dell’ordinanza istruttoria, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.g.c. e del principio di cui all’art. 156, terzo comma, c.p.c..
Nel merito, la Corte ha accertato che entrambe le parti avevano chiesto il rigetto della domanda attorea, rendendo il thema decidendum incentrato sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del danno. Richiamati i principi in tema di responsabilità amministrativa, la Corte ha sottolineato che la Procura quantificava il danno in via equitativa in euro 13.500,00, quale lesione del rapporto sinallagmatico per la distrazione di energie lavorative.
L’esito istruttorio è stato decisivo: la documentazione acquisita, in particolare la nota dell’amministrazione in data 25.2.2026, ha dimostrato che i militari coinvolti, nelle giornate dell’8, 9 e 10 novembre 2021, risultano essere stati impiegati regolarmente nello svolgimento del servizio ordinario. La Corte ha inoltre rilevato che l’eventuale indisponibilità per motivi sanitari non determina soluzione nello status del militare e non incide sul trattamento economico.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non solo non vi è prova del danno, ma che alcun danno era ipotizzabile, neanche in astratto, in relazione all’eventuale astensione dal servizio per donazione di sangue. Ha quindi rigettato la domanda, condannando l’amministrazione alla rifusione delle spese legali in favore del convenuto, quantificate in euro 1.522,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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