La regolarizzazione sopravvenuta dei versamenti estingue la lite tributaria (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 148 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo per il discarico contabile il conto giudiziale dell’agente contabile relativo alla riscossione del tributo, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z), d.P.R. n. 194/1996, solo quando la gestione risulti esatta. Il permanere di una discrepanza, accertata mediante raffronti analitici tra le somme dichiarate e quelle effettivamente dovute, impedisce la pronuncia di discarico. La sopravvenuta regolarizzazione, mediante versamento integrale del saldo dovuto con gli accessori, fa venir meno l’interesse alla decisione nel merito del giudizio di conto, che va dichiarato cessato per cessazione della materia del contendere, con nulla per le spese.
Il Fatto
La Corte dei conti esaminava il conto giudiziale presentato dall’agente contabile incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto del Comune di Fano (PU), relativamente all’anno 2020, quale gestore di una struttura ricettiva. Il conto indicava la somma complessivamente incassata e riversata, pari a € 194,00.
La Motivazione della Corte
Il magistrato istruttore, mediante raffronti analitici tra i dati del conto e le dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, accertava la persistenza di una discrepanza pari a € 1.418,00 tra quanto riversato dall’agente e quanto effettivamente dovuto per l’anno 2020. Nella relazione veniva segnalato come tale criticità determinasse il mancato discarico del conto.
In data 8/6/2026 il Comune di Fano comunicava alla Corte l’avvenuto versamento da parte dell’agente contabile dell’importo di € 1.418,00, a saldo delle imposte ancora dovute, con l’aggiunta degli accessori, allegando la pertinente quietanza di pagamento.
Il Collegio osservava che l’agente contabile aveva aderito puntualmente a quanto rilevato nella relazione istruttoria, provvedendo a versare quanto dovuto a saldo delle imposte di soggiorno. Considerata la sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti, la Corte, in conformità con la richiesta del Pubblico Ministero in udienza, dichiarava la cessazione della materia del contendere, non essendovi più nulla da decidere in ordine al conto giudiziale.
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Nota della Redazione
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