Esclusa la colpa grave dei sanitari in contesti clinici complessi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 118 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa dei sanitari, l’elemento soggettivo della colpa grave non può essere desunto dalla sola circostanza dell’esito infausto o da una scelta tecnica non condivisa. La valutazione deve essere condotta con riferimento al contesto clinico concreto, alla complessità del caso e alla ragionevolezza della condotta tenuta alla luce delle conoscenze scientifiche dell’epoca. La mera esistenza di una complicanza, quale la recidiva, non integra di per sé colpa grave, trattandosi di evenienza non remota anche in caso di corretta esecuzione. Il giudizio di gravità della colpa postula un apprezzabile e rimproverabile scostamento dalla diligenza professionale esigibile, che non ricorre quando l’opzione terapeutica praticata risulti ragionevolmente giustificata dalle condizioni del paziente e dalla letteratura scientifica del tempo. In tale ottica, la scelta di non ricorrere all’ausilio protesico o l’imperfetto risultato estetico-funzionale di un intervento post-bariatrico su tessuti patologici non superano la soglia della gravità.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, con sentenza n. 17/2024, aveva condannato due chirurghi, il primo operatore e il secondo operatore, al risarcimento del danno erariale per colpa grave. L’azione era stata promossa all’esito di un giudizio civile instaurato da una paziente nei confronti della ASL, conclusosi con la condanna di quest’ultima al pagamento di un importo, di cui una quota non coperta dalla polizza assicurativa era stata posta a carico dei sanitari. La contestazione riguardava due interventi eseguiti nella medesima sessione operatoria: una laparoplastica addominale, per la quale si assumeva l’errata scelta di suture non riassorbibili in luogo della rete protesica, e una dermolipectomia delle cosce, per la quale si lamentava il mancato consenso informato e l’insoddisfacente risultato estetico.
Il primo giudice aveva ripartito il danno tra i due professionisti, valorizzando il diverso ruolo rivestito. Entrambi i condannati proponevano appello, deducendo, tra gli altri motivi, l’intervenuta prescrizione dell’azione, l’estraneità al giudizio civile e l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Corte, previa riunione degli appelli, ha esaminato in primo luogo l’eccezione di prescrizione, rigettandola. Ha rilevato che l’art. 66 c.g.c. è inapplicabile alla vicenda in ragione della norma transitoria di cui all’art. 2, comma 2, dell’allegato 3 al codice, che limita l’applicazione ai fatti commessi a decorrere dal 7/10/2016. Il fatto dannoso si è invece verificato nel 2016, con l’esborso da parte della ASL, momento in cui si è realizzato l’eventus damni quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico. In ogni caso, anche volendo applicare la norma, il termine settennale sarebbe stato incrementato dalla sospensione Covid di cui all’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, rendendo comunque tempestiva l’azione.
Nel merito, la Corte ha fatto ricorso al principio della ragione più liquida, ritenendone ammissibile l’applicazione nel giudizio di appello innanzi alla Corte dei conti, trattandosi di giudizio di ultima istanza. Ha quindi concentrato l’esame sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, profilo oggetto di gravame da parte di entrambi gli appellanti.
Con riferimento all’intervento di laparoplastica, la Corte ha escluso che la scelta delle suture non riassorbibili in luogo della rete protesica integri colpa grave. Ha valorizzato il contesto temporale (2003), la storia clinica della paziente, caratterizzata da obesità severa e pregressa migrazione del bendaggio gastrico, che aveva indotto la comunità scientifica a considerare il materiale protesico con cautela, e lo stato malacico dei tessuti, che avrebbe potuto aggravare un’infezione. La recidiva è stata qualificata come complicanza non rimota, riscontrabile anche in caso di impianto protesico. La condotta non è apparsa, quindi, irragionevole né gravemente colposa.
Anche per la dermolipectomia delle cosce, la Corte ha escluso la colpa grave. L’intervento, avente finalità post-bariatrica e non estetica, era stato eseguito su tessuti di una ex obesa, con anelasticità cutanea e notevole quantità di tessuto asportato, circostanze che rendevano non misurabili i risultati secondo i parametri della chirurgia estetica. Quanto al consenso informato, la Corte ha ritenuto inverosimile che la paziente si sia sottoposta inconsapevolmente a un intervento di tale portata, considerato che la stessa aveva discusso con il primario il trattamento della lipodistrofia delle cosce e che non erano state avviate tempestive iniziative per contestare l’operato dei sanitari.
La Corte ha concluso che gli appelli vanno accolti per l’assenza del requisito della colpa grave, con conseguente esclusione della responsabilità erariale per entrambi i sanitari, ponendo le spese del giudizio a carico dell’amministrazione di appartenenza.
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Nota della Redazione
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