Esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici del familiare superstite di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di un diritto esercitato in un rapporto di tipo privatistico. Ove la lite riguardi la misura della pensione di un pubblico dipendente, la giurisdizione spetta in via esclusiva alla Corte dei conti. L’esenzione Irpef, prevista dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, in favore delle vittime del dovere, dei loro familiari superstiti e dei soggetti equiparati, si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizione assicurativa obbligatoria, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status. La legittimazione passiva dell’ente previdenziale sussiste allorché la domanda sia finalizzata ad ottenere il pagamento della pensione senza la ritenuta.
Il Fatto
La ricorrente, familiare superstite di un soggetto equiparato a vittima del dovere, chiedeva all’I.N.P.S. di essere esentata dall’Irpef sulla pensione diretta di cui era titolare, in qualità di ex funzionario amministrativo presso una Prefettura. L’Ente previdenziale respingeva l’istanza, ritenendo l’esenzione non applicabile alle pensioni prive di connessione con l’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per ottenere la cessazione della ritenuta alla fonte operata dal sostituto d’imposta.
L’I.N.P.S. eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte, a favore della Corte di Giustizia Tributaria, e il difetto di legittimazione passiva, indicando nell’Agenzia delle Entrate il soggetto legittimato. Il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che si costituiva aderendo all’orientamento giurisprudenziale favorevole all’esenzione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le controversie tra sostituto e sostituito relative alla rivalsa delle ritenute non appartengono al giudice tributario. La Suprema Corte ha precisato che la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica, anche quando non sia in contestazione il diritto al trattamento.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha osservato che essa sussiste quando vi è coincidenza tra il soggetto contro cui la domanda è presentata e quello nei cui confronti la contestazione è mossa. Poiché la domanda era volta a ottenere il pagamento della pensione senza ritenuta da parte dell’I.N.P.S., l’eccezione è stata respinta.
Sul merito, la Corte ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 2025, e l’I.N.P.S., con la circolare n. 51 del 2026, hanno recepito il principio secondo cui l’esenzione Irpef si applica a tutti i trattamenti pensionistici, anche se non correlati all’evento che ha determinato lo status. Tale recepimento costituisce un qualificato indicatore della cessazione della materia del contendere, che potrà considerarsi realizzata solo con l’effettivo pagamento della pensione al lordo.
La Corte ha pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo, concedendo all’I.N.P.S. la facoltà di depositare il primo cedolino di pensione privo della ritenuta e rimettendo alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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