Esonero prova di vivenza per figlio maggiorenne inabile di dipendente deceduto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 29 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, il requisito dell’inabilità del figlio maggiorenne superstite, richiesto dall’art. 22 della legge n. 903/1965, deve sussistere al momento del decesso del genitore e, come tale, non è compatibile con lo svolgimento di una proficua attività lavorativa. La sussistenza della condizione di inabilità, che si affianca al requisito della “vivenza a carico”, deve essere verificata sulla base di accertamenti medico-legali, ai quali il giudice può attingere anche tramite una perizia d’ufficio.
Il Fatto
Un figlio maggiorenne, rimasto orfano del padre, pubblico dipendente comunale deceduto nell’ottobre 2021, presentava domanda per ottenere la pensione di reversibilità, qualificandosi come invalido e a carico del genitore. L’INPS rigettava l’istanza, non riconoscendo al ricorrente lo stato di inabilità alla data del decesso del familiare. Avverso il diniego, il ricorrente adiva prima il Giudice del Lavoro, che declinava la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti, e quindi, riassunto il giudizio, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile, nel dichiarare la propria giurisdizione, ha ricordato che le controversie relative alla pensione di reversibilità dei familiari di un dipendente pubblico rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in quanto concernono l’an e il quantum del rapporto pensionistico. Nel merito, ha osservato che il primo requisito per il riconoscimento della prestazione è che il figlio maggiorenne sia permanentemente e assolutamente inabile al lavoro, condizione che deve essere accertata con riferimento alla data del decesso del genitore lavoratore.
Per la verifica di tale requisito, la Corte ha disposto una perizia medico-legale affidata al C.M.L. dell’Azienda Ospedaliera, la cui relazione ha concluso che il ricorrente non era inabile “ora come all’epoca del decesso del genitore”. Tale conclusione è stata supportata dalle emergenze cliniche della visita, che non hanno evidenziato patologie di rilievo, e, in modo dirimente, dalla dichiarazione dello stesso ricorrente di avere iniziato a svolgere, dal luglio 2025, una concreta attività lavorativa come operaio presso un’azienda privata.
La Corte ha quindi ritenuto che la prestazione di una proficua attività lavorativa escluda alla radice la possibilità per il figlio maggiorenne di beneficiare della pensione di reversibilità. La domanda è stata pertanto rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta ai sensi dell’art. 152-bis disp. att. c.p.c., facendo applicazione delle tabelle del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
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Nota della Redazione
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