Indennità di imbarco non computabile senza servizio effettivo (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 45 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di quiescenza del personale militare, l’onere di dimostrare la spettanza dell’indennità richiesta in computo pensionistico grava sul ricorrente. L’istruttoria che accerti la corretta liquidazione dell’indennità effettivamente percepita — diversa da quella azionata in giudizio — rende infondata la domanda, con assorbimento delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità. La mancata risposta dell’INPS al ricorso amministrativo, pur censurabile, integra giusto motivo di compensazione delle spese processuali e non determina l’accoglimento della pretesa.
Il Fatto
Un brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza dopo circa trentasette anni di servizio, impugnava il trattamento pensionistico liquidato dall’INPS, lamentando l’omesso computo dell’indennità di imbarco percepita in un arco temporale ventennale. Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pensione con efficacia retroattiva e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
L’INPS eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la prescrizione quinquennale, documentando di aver già riliquidato il trattamento con l’inclusione dell’indennità di impiego operativo per reparti da campagna, imbarco e controllo spazio aereo, nella misura di € 3.844,08.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico, con ordinanza istruttoria, disponeva l’acquisizione di una relazione dagli Uffici competenti volta a chiarire la tipologia di indennità riconosciuta al ricorrente e la sua eventuale equivalenza all’indennità di aeronavigazione di volo, così come riqualificata dalla difesa del militare.
La relazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri attestava il regolare versamento dell’indennità di imbarco e la trasmissione dei flussi informativi all’INPS, escludendo tuttavia la spettanza dell’indennità di aeronavigazione e volo, mai corrisposta per mancato svolgimento delle mansioni correlate. L’istruttoria dibattimentale ha pertanto dimostrato la duplice circostanza della corretta liquidazione dell’indennità di imbarco e della non spettanza di quella per aeronavigazione.
La Corte ha ritenuto infondata la domanda nel merito, con assorbimento delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità sollevate dall’INPS. Quanto alle spese, il comportamento omissivo dell’Istituto nella fase procedimentale — nonostante la corretta gestione del ricorso amministrativo avrebbe probabilmente evitato il giudizio — ha integrato il giusto motivo per la compensazione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.