L’inerzia su segnalazioni generiche non costituisce colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 147 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la segnalazione proveniente da un quisque de populo, titolare di un indistinto interesse di fatto, formulata in modo generico ed impreciso e priva di documentazione illustrativa, non è idonea a far sorgere in capo alla Pubblica Amministrazione un obbligo di provvedere, né un dovere di attivarsi in autotutela mediante revoca di precedenti atti amministrativi, salvo le ipotesi di autotutela doverosa. La scelta politica di mantenere una spesa pubblica, ancorché risalente, costituisce esercizio di potere discrezionale insindacabile nel merito dal giudice contabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994. L’inerzia degli amministratori e dei funzionari a fronte di una segnalazione generica non integra gli estremi della condotta gravemente colposa, anche alla luce della nozione tipizzata di colpa grave introdotta dalla l. n. 1/2026, che si applica ai procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
La Procura Regionale della Campania citava in giudizio il Sindaco, il Vicesindaco ed Assessore al bilancio, il Comandante della Polizia Municipale e il Segretario comunale di un Comune, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 62.822,18, quale danno erariale conseguente alla mancata revisione della scelta politica, risalente agli anni Ottanta, di porre a carico del bilancio pubblico la spesa per l’illuminazione di 326 punti luce serventi cortili privati.
L’addebito traeva origine da una segnalazione del 31.1.2022, con la quale un privato cittadino aveva denunciato una vicenda di sperpero di denaro pubblico, chiedendo di verificare la legittimità della situazione, il numero dei soggetti allacciati e l’eventuale cessazione del beneficio. I convenuti, costituitisi, eccepivano la genericità della segnalazione e l’insindacabilità della scelta politica, chiedendo il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, applicando il principio della “ragione più liquida”, anteponeva l’esame del merito alle eccezioni preliminari, ritenendo evidente l’insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale per mancanza di una condotta antigiuridica gravemente colposa.
La Corte richiama l’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, rilevando la stretta correlazione tra il dovere di procedere e il dovere di provvedere: quest’ultimo sorge solo in presenza di istanze specifiche e sufficientemente determinate provenienti da soggetti titolari di una posizione giuridica qualificata e differenziata. Al contrario, nessun obbligo di riscontro è configurabile a fronte di domande generiche, formulate da un soggetto privo di una situazione giuridica differenziata, al fine di evitare un inutile impiego delle risorse pubbliche in attività procedimentali dispendiose.
Quanto all’eventuale iniziativa in autotutela, la giurisprudenza richiamata esclude che sussista un obbligo di provvedere sull’istanza del privato, attesa la discrezionalità che connota l’esercizio del potere di riesame, salvo le ipotesi di autotutela doverosa, non rinvenibili nel caso di specie. La missiva del 31.1.2022, di natura ibrida tra istanza e segnalazione, risultava formulata in termini generici, con rinvio al contenuto di una trasmissione su una pagina social senza indicazione del link, e priva della necessaria documentazione illustrativa.
La Corte ha altresì escluso che la successiva decisione della subentrante Amministrazione di disalimentare i punti luce potesse fondare un dovere di agire, trattandosi di valutazione discrezionale e insindacabile nel merito, ex art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, che riserva all’Amministrazione la ponderazione degli interessi antagonisti. L’inerzia è stata quindi valutata in termini di liceità, non integrando gli estremi della omissione gravemente colposa, tanto più alla luce della l. n. 1/2026, che ha tipizzato la nozione di colpa grave, applicabile ai procedimenti pendenti dal 22.1.2026: i comportamenti contestati non risultano sussumibili in alcuna delle ipotesi tassative previste dal legislatore.
Il Collegio ha respinto la domanda, assolvendo i convenuti, e ha condannato il Comune al rimborso delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., avendo la Procura dato impulso a un giudizio rivelatosi infondato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.