Ricapitalizzazione oltre minimo legale quale illecito soccorso finanziario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 137 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 comporta che la ricapitalizzazione di una società in house, che abbia registrato perdite per tre esercizi consecutivi riducendo il capitale al di sotto del minimo legale, è consentita solo nei limiti della ricostituzione del capitale al minimo di legge. Tale operazione, se finalizzata a ripristinare l’originario importo del capitale, più elevato del minimo, costituisce un illecito trasferimento a fondo perduto di risorse pubbliche qualora non sia supportata da un preventivo piano di risanamento, approvato dall’ente e comunicato alla Corte dei conti, che comprovi concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. L’accantonamento al fondo perdite società partecipate ex art. 21 TUSP non genera alcun obbligo di ripianare le perdite, né esime l’ente dal dimostrare l’interesse alla prosecuzione dell’attività sociale. La condotta di chi concorra a tale illegittima operazione è imputabile a titolo di colpa grave, configurandosi una violazione manifesta di norme di diritto, caratterizzate da chiarezza e precisione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio il sindaco e il responsabile del servizio finanziario di un Comune, nonché il segretario generale, per il danno erariale derivante dal versamento di una somma di euro 383.902,00 alla società in house Ghelas Multiservizi Spa. L’esborso, disposto tra il 2019 e il 2020, era finalizzato a coprire le perdite non ripianate al 31.12.2018 e a riportare il capitale sociale, ridottosi a seguito di tre esercizi negativi consecutivi, all’originario importo di euro 400.000,00.
Secondo l’Ufficio requirente, l’operazione integrava un illecito soccorso finanziario, posto in essere in violazione dell’art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016, in assenza di un piano di risanamento e al di sopra del minimo legale. La colpa grave era contestata al segretario generale per l’omessa attivazione delle verifiche richieste dal Collegio dei revisori circa le responsabilità degli amministratori della società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la documentazione depositata dal P.M. dopo la citazione, in quanto frutto di attività istruttoria svolta in violazione dell’art. 67, co. 7, c.g.c. e dell’art. 11 delle norme di attuazione, non essendo stata richiesta la preventiva autorizzazione del Presidente per gravi ragioni.
Nel merito, è stata rigettata la domanda nei confronti del segretario generale per carenza di nesso causale. La condotta omissiva contestata, relativa alla mancata attivazione per far valere la responsabilità degli amministratori della società per le perdite pregresse, non aveva alcuna efficienza causale sul danno derivante dalla scelta autonoma degli organi comunali di effettuare il soccorso finanziario. La Corte ha preferito decidere su tale questione dirimente applicando il criterio della ragione più liquida.
Quanto alla posizione del sindaco e del responsabile finanziario, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione, individuando il momento del danno nel pagamento della spesa (determina di liquidazione del 02.10.2020), non già nell’adozione delle delibere di accantonamento. La ricapitalizzazione, deliberata in assenza di un preventivo piano di risanamento e finalizzata a riportare il capitale a un importo superiore al minimo legale, è stata qualificata come illecito soccorso finanziario. Il richiamo all’art. 2447 c.c. non è stato ritenuto pertinente, essendo le condotte alternative allo scioglimento la trasformazione o la ricostituzione del capitale al minimo di legge, pari a euro 50.000,00.
La Corte ha escluso il dolo, non risultando provata l’intenzionalità dell’evento dannoso, ma ha affermato la colpa grave ai sensi del novellato art. 1, co. 1, l. n. 20/1994, per la manifesta e macroscopica violazione di un quadro normativo chiaro e univoco, come interpretato dalla giurisprudenza contabile consolidata. È stata altresì respinta l’eccezione di compensatio lucri cum damno, mancando l’identità del fatto generatore tra il danno e i pretesi vantaggi derivanti dalla continuazione dei servizi.
Infine, esercitando il potere riduttivo facoltativo ex art. 52 R.D. n. 1214/1934, la Corte ha ridotto l’addebito al 30% delle quote loro imputate, considerando il contesto di cronica tolleranza della mala gestio dei rapporti finanziari tra ente e partecipata da parte degli organi di controllo. Il risultato è stato ritenuto inferiore ai limiti del nuovo potere riduttivo obbligatorio previsto dall’art. 1, co. 1-octies, l. n. 20/1994.
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Nota della Redazione
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