Esecuzione sopravvenuta dell’obbligo pensionistico e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 216 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha natura limitatamente cognitoria, circoscritta alla verifica della corretta interpretazione del giudicato e della sua concreta attuazione, non essendo consentito introdurvi domande nuove o ulteriori rispetto al diritto accertato nella sentenza da eseguire. L’esecuzione della pronuncia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, se satisfattiva, determina la cessata materia del contendere, ferma la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. La penalità di mora di cui all’art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c. non è comminabile per inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio di cognizione conclusosi con sentenza che ne accertava il diritto alla pensione di anzianità in cumulo, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento dei ratei dal 1° gennaio 2019, diffidava l’Istituto a eseguire la pronuncia, rimasta priva di impugnazione e passata in giudicato. A fronte della mancata ottemperanza, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 217 c.g.c., contestando la parziale liquidazione del trattamento e la mancata correttezza dei conteggi, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio, l’ente previdenziale provvedeva alla liquidazione e poi alla riliquidazione della pensione, includendo i periodi di riscatto e gli aggiornamenti contributivi, ma la ricorrente insisteva sulla non integrale esecuzione, deducendo l’esclusione di alcune voci retributive dal calcolo della prima quota di pensione e la mancata corresponsione degli accessori sugli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice rammenta che il ricorso per ottemperanza è il mezzo concesso al soggetto vittorioso per conseguire l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla pronuncia giudiziale, sicché il suo oggetto consiste nella verifica dell’esatto adempimento del giudicato. Il presupposto dell’azione è l’inadempimento, anche parziale, all’obbligo di conformarsi alla sentenza, ma il relativo giudizio presenta profili cognitivi limitati alle questioni attinenti alla corretta interpretazione del giudicato e alla sua concreta attuazione, non potendosi in tale sede riconoscere diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli affermati dalla pronuncia da eseguire.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto il diritto alla pensione, all’accredito dei contributi per il servizio presso l’ente di previdenza professionale e dei contributi figurativi per maternità. L’ente previdenziale, solo dopo la proposizione del ricorso, aveva provveduto alla liquidazione e, in seguito, alla riliquidazione del trattamento, tenendo conto del riscatto dei contributi e degli aggiornamenti all’ultimo anno di servizio. Quanto a tali profili, la stessa ricorrente aveva dato atto della loro definizione, sicché poteva ritenersi intervenuto il corretto adempimento.
Con riguardo agli accessori sugli arretrati, dall’esame dei cedolini risultava la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, con l’ente che aveva chiarito la loro inclusione anche per la rata successiva. La Corte, in assenza di specifica contestazione sugli importi, ritiene satisfattivo anche tale profilo. Quanto, invece, all’esclusione di alcune voci retributive dal calcolo della quota di pensione a carico dell’ex datore di lavoro, il giudice osserva che la questione attiene alla misura del trattamento e alla competenza dell’amministrazione datrice di lavoro, non essendo stata parte del giudizio di cognizione né del presente giudizio. Si tratta, pertanto, di questione ulteriore e diversa rispetto al decisum della sentenza da eseguire, che esula dai limiti cognitivi dell’ottemperanza, ferma restando la facoltà dell’interessata di attivare le azioni ritenute opportune.
La Corte dichiara, quindi, la cessata materia del contendere, essendo l’ottemperanza intervenuta, seppur tardivamente, successivamente all’introduzione del giudizio. Respinge la richiesta di applicazione della penalità di mora ex art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c., trattandosi di strumento volto a indurre l’esecuzione tempestiva dell’ordine del giudice dell’ottemperanza, non comminabile per inadempimenti pregressi. Condanna, infine, l’ente al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidandole in via forfettaria, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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