Conto del consegnatario azionario secondo criterio patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 145 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari di un ente locale deve essere compilato applicando il criterio di valutazione del patrimonio netto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3, punto 6.1.3, del d.lgs. n. 118/2011), e non il criterio del valore nominale. Ne consegue che l’iscrizione delle partecipazioni in base a tale ultimo criterio costituisce una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto, impedendone l’approvazione e il discarico dell’agente, nonché la funzione rappresentativa della gestione dei beni in custodia. I valori delle partecipazioni devono essere riferiti all’ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate (esercizio -2 e -1 rispetto a quello in corso).
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari di un Comune per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021. Il conto era stato depositato tardivamente e presentava una discrepanza tra il valore dei titoli, iscritto in € 849.552,00, e i corrispondenti valori indicati nello Stato patrimoniale dell’ente (€ 849.852,00 al 1.1.2021 e € 2.035.495,71 al 31.12.2021). Il Responsabile del Servizio finanziario giustificava la differenza sul valore iniziale come mero errore materiale e, sul valore finale, richiamando l’adozione del criterio del patrimonio netto nel bilancio dell’ente. Il Magistrato, ritenendo le irregolarità ostative all’approvazione, deferiva la questione al Collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte, pur prendendo atto delle argomentazioni dell’agente, rileva che il conto presenta un profilo di irregolarità non superabile e assorbente, che impedisce l’approvazione e il conseguente discarico. Il criterio del valore nominale applicato per l’iscrizione delle partecipazioni non è corretto. Il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/3, punto 6.1.3, del d.lgs. n. 118/2011 prevede, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie in titoli azionari, il ricorso al metodo del patrimonio netto, facendo riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate. Applicando tale principio al caso di specie, i valori al 1.1.2021 e al 31.12.2021 dovevano essere riferiti rispettivamente ai bilanci 2019 e 2020.
L’iscrizione al valore nominale costituisce, pertanto, una violazione di legge che inficia la regolarità del conto. Il giudizio sul conto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli. La disposizione di cui all’art. 29, ultimo comma, del R.D. n. 827/1924, applicabile anche agli enti locali ai sensi dell’art. 93 del TUEL, stabilisce che i consegnatari rispondono anche delle variazioni dei crediti affidati.
Il patrimonio netto, in quanto grandezza determinata dal differenziale tra attività e passività, possiede un elevato valore informativo sulla solidità gestionale e sulla performance della società, rispecchiando le scelte finanziarie dei soci e l’andamento della gestione. La mancata adozione di tale criterio preclude al conto di assolvere alla funzione di rappresentare adeguatamente la gestione dei beni in custodia. Il Collegio, pertanto, non approva il conto e non ammette a discarico l’agente, senza statuizione sulle spese in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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