Giurisdizione contabile sui crediti d’imposta indebitamente compensati (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 139 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maturazione e l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi, finalizzati a sostenere investimenti produttivi nel Mezzogiorno e attività di formazione del personale, integrano la fattispecie della percezione di contributi pubblici, con conseguente configurabilità di un rapporto di servizio tra il beneficiario privato e l’Amministrazione concedente e sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in caso di illegittima fruizione. Il legale rappresentante della società beneficiaria risponde del danno erariale diretto cagionato all’Agenzia delle Entrate, a titolo di dolo, quando i beni acquistati con il finanziamento restino inutilizzati e i corsi di formazione non siano mai stati svolti, dovendosi restituire l’intero importo dei crediti indebitamente compensati, qualificati come “inesistenti” o “non spettanti”. La responsabilità dell’amministratore concorre con quella della società, senza che l’una elida l’altra, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., e l’eventuale recupero da parte dell’Amministrazione non preclude l’azione erariale, che persegue finalità complementari di reintegrazione del pregiudizio all’interesse generale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio una società operante nella produzione di pasticceria fresca e il suo legale rappresentante, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno erariale diretto pari a € 551.360,00, derivante dall’illegittima compensazione di crediti d’imposta. In particolare, all’esito di una verifica fiscale conclusa nel novembre 2024 e di un’informativa della Guardia di Finanza, era emerso che, per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022, la società aveva generato crediti d’imposta risultati “non spettanti” ed “inesistenti”, relativi a due distinte misure agevolative: il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015) e il credito d’imposta per attività di formazione del personale dipendente, c.d. formazione 4.0 (leggi nn. 205/2017, 145/2018 e 160/2019). I controlli avevano accertato che i macchinari acquistati erano rimasti inutilizzati e imballati e che i corsi di formazione non erano mai stati svolti, con conseguente obbligo di restituzione all’Erario delle somme compensate. I convenuti, ritualmente citati, non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la contumacia dei convenuti, ai sensi dell’art. 93 del Codice della giustizia contabile, e ha affermato in via preliminare la sussistenza della giurisdizione contabile. La Corte ha precisato che, sebbene la provvidenza non sia erogata direttamente ma attraverso il meccanismo della compensazione di crediti d’imposta, l’agevolazione è pur sempre finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, quali l’incremento della capacità produttiva nel Mezzogiorno e la trasformazione tecnologica delle imprese. Si configura, pertanto, un rapporto di servizio tra il beneficiario e la Pubblica Amministrazione, che radica la giurisdizione del giudice contabile, secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite, richiamato anche con riferimento alla pronuncia n. 26655 del 2021, in materia di responsabilità dei legali rappresentanti di società beneficiarie di contributi pubblici.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina normativa delle due misure agevolative. Quanto al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha richiamato l’art. 1, comma 105, legge n. 208/2015, che impone la rideterminazione del beneficio qualora i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, e l’art. 1, comma 106, che disciplina il recupero in caso di indebita fruizione parziale o totale. Quanto al credito per la formazione, ha evidenziato la necessità di specifici adempimenti documentali e di certificazione, richiamando la normativa succedutasi nel tempo, inclusi i decreti attuativi e le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2022.
La Corte ha poi accertato la sussistenza del danno erariale. Per la prima voce, relativa agli investimenti nel Mezzogiorno, ha rilevato che i beni acquistati erano stati rinvenuti ancora imballati e mai utilizzati e che parte dei costi dichiarati non era stata effettivamente sostenuta, risultando documentazione carente o riferita a fatture emesse in periodi d’imposta diversi o con codici tributo non pertinenti. Per la seconda voce, relativa alla formazione, ha accertato che i corsi non erano mai stati svolti, che nessun discente aveva ricevuto attestati e che la documentazione obbligatoria, quali i registri delle presenze, era incompleta o mancante. La condotta è stata qualificata come dolosa, in considerazione della piena consapevolezza, da parte del legale rappresentante, dell’assenza dei presupposti per la fruizione dei benefici.
Il Collegio ha infine precisato che l’eventuale attivazione di procedure di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria non preclude l’esercizio dell’azione erariale, trattandosi di rimedi complementari e non sovrapponibili, e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della somma di € 551.360,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Nota della Redazione
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