Esclusa la colpa grave nel contesto emergenziale per lavori di somma urgenza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 94 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave dell’agente contabile va accertata secondo un giudizio prognostico ex ante, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui il soggetto poteva disporre al momento dell’azione, e non può essere desunta dalla mera oggettiva irregolarità della procedura seguita. In un contesto di stato di emergenza dichiarato per eventi meteorologici eccezionali, la condotta degli amministratori e dei tecnici che dispongono interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un’area in frana non integra colpa grave, qualora le opere risultino oggettivamente idonee a proteggere la pubblica incolumità e la scelta, ancorché caratterizzata da profili di superficialità, non appaia manifestamente irragionevole o macroscopicamente negligente. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non esclude il sindacato del giudice contabile sulla legittimità dell’azione amministrativa, esteso alla verifica di ragionevolezza, logicità e proporzionalità delle decisioni.
Il Fatto
A seguito di un evento alluvionale che aveva causato un movimento franoso minacciante alcuni fabbricati civili e una strada comunale, il Sindaco del Comune interessato aveva adottato ordinanze di somma urgenza disponendo lavori di contenimento del dissesto, diretti da un tecnico esterno. La Procura contabile aveva contestato la violazione della disciplina di cui all’art. 163 d.lgs. n. 50/2016, sia per la mancata verifica dell’esistenza di risorse idonee interne all’ente, sia per la carenza di una regolare procedura contrattuale, sia perché le opere, insistendo su terreni privati, eccedevano quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando gli appellanti al pagamento di somme a titolo di colpa grave. La sentenza era appellata dai convenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti gli appelli, esamina prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal professionista esterno, affermando la sussistenza della giurisdizione contabile sulla base dell’esistenza di un rapporto di servizio in senso lato. La giurisdizione sussiste, infatti, anche in assenza di un rapporto organico, tutte le volte in cui il soggetto privato, investito anche di fatto dello svolgimento di una determinata attività in favore della Pubblica Amministrazione, si inserisca nel suo apparato organizzativo e nel suo iter procedimentale.
Quanto al merito, la Corte respinge il motivo di appello fondato sull’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, afferma che il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte operate con i fini imposti dall’ordinamento, secondo i criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 97 Cost., senza tuttavia sostituire la propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione.
Il thema decidendum si concentra, quindi, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. La Corte richiama gli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 285/1992 e gli artt. 36 e 39, allegato F, legge n. 2248/1865, rilevando che le opere di sostegno lungo le strade possono avere finalità promiscue, con concorso dei privati e dell’ente proprietario nella spesa. Nel caso di specie, le opere realizzate non apparivano ictu oculi esclusivamente a vantaggio dei privati, essendo di utilità anche per gli utenti della strada comunale sottostante; gli stessi tecnici regionali avevano attestato la situazione di rischio geologico in atto e la relazione geologica successiva aveva confermato il pericolo concreto sia per la strada che per gli edifici soprastanti.
La Corte valorizza il contesto emergenziale determinato dagli eccezionali eventi meteorologici, oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri. Tale contesto, unitamente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla messa in sicurezza delle aree latistanti le vie pubbliche, incide in modo determinante sulla valutazione dell’elemento psicologico. La condotta degli appellanti, sebbene caratterizzata da profili di superficialità e da oggettive irregolarità procedurali, non appare connotata da notevole e inescusabile negligenza, né da macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio, non essendo agevolmente prevedibile ex ante l’evento dannoso. La Corte ritiene, pertanto, non adeguatamente provata dalla Procura la sussistenza della colpa grave, avuto anche riguardo alla definizione introdotta dalla legge n. 1/2026, e accoglie gli appelli, prosciogliendo gli appellanti dagli addebiti e ponendo le spese a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
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Nota della Redazione
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