Riforma spese giudizio contabile e prescrizione danno da occultamento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 99 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La l. n. 1/2026, nel modificare l’art. 1, co. 2, l. n. 20/1994, ha ancorato il dies a quo della prescrizione quinquennale al mero verificarsi del fatto dannoso, ma la norma va interpretata costituzionalmente orientata, richiedendosi il criterio minimo della conoscibilità oggettiva del danno per non violare il principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Nei casi di occultamento doloso del danno, il termine decorre dalla data della sua effettiva scoperta, la cui prova può essere tratta anche da provvedimenti cautelari penali come il decreto di sequestro preventivo, idonei a disvelare compiutamente l’esistenza del pregiudizio e le condotte. L’assoluzione penale ex art. 530, co. 2, c.p.p. (per insussistenza di sufficienti elementi di prova) non costituisce vincolo automatico nel giudizio contabile, potendo il giudice erariale fondare l’accertamento su standard probatori differenti (più probabile che non). In materia di spese di lite, la soccombenza reciproca ex art. 31, co. 3, c.g.c. presuppone una pluralità di domande contrapposte o l’accoglimento solo parziale di un’unica domanda; la parte prosciolta nel merito, pur se soccombente su un’eccezione preliminare, non può essere considerata soccombente, con obbligo di liquidazione degli onorari a carico dell’amministrazione beneficiaria ex art. 31, co. 2, c.g.c.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale per l’Abruzzo nei confronti di due soggetti, padre e figlia, per condotte illecite connesse alla ricostruzione post-sismica di un condominio dell’Aquila. Si contestava, in via principale, un danno di € 191.753,18 per lavori contabilizzati nel primo S.A.L. ma non eseguiti e per subappalti affidati in violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163/2006; in via subordinata, un danno da tangente di € 50.000,00 sotto forma di sconto extra-contratto, quale corrispettivo di un accordo corruttivo. Il giudice di primo grado dichiarava prescritta la domanda principale, ma condannava uno dei convenuti per il danno da tangente, prosciogliendo l’altra, con compensazione delle spese nei confronti di quest’ultima.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima d’appello ha preliminarmente affrontato l’appello principale concernente il regime delle spese di lite. Richiamato il disposto dell’art. 31, co. 1 e 2, c.g.c., la Corte ha escluso che nella fattispecie ricorressero i presupposti per la compensazione, non potendosi configurare una soccombenza reciproca in capo alla parte prosciolta nel merito, ancorché soccombente su un’eccezione preliminare di prescrizione. La nozione di soccombenza reciproca presuppone infatti una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o un accoglimento solo parziale dell’unica domanda, non potendo equipararsi ad essa il mero rigetto di un’eccezione. L’assenza di statuizione sulle spese in favore della parte vittoriosa nel merito ha imposto la riforma della sentenza, con liquidazione degli onorari a carico del Comune, quale amministrazione che sarebbe stata beneficiaria delle somme in caso di soccombenza.
Quanto all’appello incidentale, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del c.d. danno da tangente. Dopo aver scrutinato la compatibilità costituzionale dell’art. 6 della l. n. 1/2026, che dispone l’applicazione retroattiva ai giudizi pendenti delle nuove norme sulla decorrenza prescrizionale, il Collegio ha rammentato che la novella ha ancorato il termine al mero verificarsi del fatto dannoso, salva l’ipotesi di occultamento doloso, per la quale resta fermo il riferimento alla data della scoperta. In tale evenienza, l’occultamento non può coincidere con la condotta dolosa di causazione del danno, richiedendosi un quid pluris consistente in attività specificamente diretta a prevenire la scoperta del pregiudizio.
Tale attività, nella specie, è stata ritenuta sussistente sulla base di una valutazione autonoma delle emergenze processuali penali, non ostandovi l’assoluzione in appello ex art. 530, co. 2, c.p.p., che non esclude la ricorrenza degli standard probatori propri del giudizio contabile basati sul criterio del più probabile che non. La Corte ha tuttavia individuato il dies a quo del termine prescrizionale, non nella data del decreto di rinvio a giudizio (24 gennaio 2017), bensì in quella del decreto di sequestro preventivo del 2 maggio 2016, provvedimento che aveva disvelato compiutamente l’esistenza del danno e le modalità delle condotte.
Applicando la sospensione dei termini per il periodo di emergenza Covid-19 nella durata di 176 giorni (dall’8 marzo al 31 agosto 2020), la prescrizione quinquennale è risultata maturata il 24 ottobre 2021, antecedentemente alla notifica dell’invito a dedurre avvenuta il 7 luglio 2022. Ne è conseguito l’accoglimento dell’appello incidentale e la declaratoria di intervenuta prescrizione dell’azione sul danno da tangente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.