Cessazione materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 211 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, volta al recupero di somme non versate dal concessionario del gioco del lotto, è integralmente soddisfatta quando il pagamento del debito erariale, comprensivo di capitale, interessi e accessori, sia effettuato dal garante fidejussorio. In tal caso, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessata materia del contendere e, per l’effetto, l’estinzione del giudizio, senza necessità di una pronuncia sul merito della pretesa originaria. La valutazione circa la completa composizione della lite, in fatto non controverso, è rimessa al giudice, il quale deve verificare che l’avvenuto pagamento copra tutte le poste di danno azionate, ivi inclusi gli interessi, in assenza di allegazione di ulteriori voci. In caso di estinzione del giudizio, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio aveva convenuto in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto, per sentirne affermare la responsabilità amministrativa in relazione all’omesso versamento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei proventi del gioco relativi a due settimane contabili dell’anno 2023, per un importo complessivo pari a euro 2.206,93. L’Agenzia, a fronte dell’inadempimento, aveva disposto la revoca della concessione e l’incameramento della cauzione.
Il concessionario non si costituiva in giudizio, pur essendo stato ritualmente intimato, e non aderiva alla proposta di definizione della controversia con rito monitorio. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava alla Procura che l’istituto fidejubente aveva versato, tramite quietanza, la somma di euro 7.371,50 a saldo del debito erariale complessivamente maturato.
La Motivazione della Corte
La Corte, in via preliminare, ha dichiarato la contumacia del convenuto, ritenendo correttamente perfezionatasi la procedura di notifica dell’atto introduttivo. Ha poi esaminato l’effetto del pagamento effettuato dal garante, rilevando come esso abbia determinato il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.
Richiamando il principio per cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, il Collegio ha verificato che la domanda risarcitoria risultava pienamente soddisfatta. A tal fine, ha valorizzato la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli circa l’avvenuto incameramento della cauzione e il pagamento del saldo da parte del garante, richiamando i principi già fissati dalla stessa Sezione in tema di valenza della cauzione ai fini della quantificazione del danno.
La Corte ha quindi accertato che il pagamento copriva integralmente le poste di danno azionate, comprensive degli interessi, e che nessuna ulteriore voce di danno era stata allegata dalla Procura oltre agli omessi versamenti. Per l’effetto, ha dichiarato la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio, compensando le spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
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Nota della Redazione
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