Accertamento del dolo, questione di fatto, inammissibile appello INPS pensionistico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 93 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per i soli motivi di diritto, restando escluse le questioni di fatto, tra cui rientra la valutazione della condotta del percettore ai fini dell’esclusione della ripetizione dell’indebito. La verifica della sussistenza del dolo del pensionato, che ai sensi dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 legittima il recupero delle somme indebitamente corrisposte, integra una questione di fatto la cui indagine è preclusa al giudice di appello, al quale residua solo il controllo sulla motivazione carente o apparente. L’assoluzione penale con formula “perché il fatto non sussiste”, unitamente alla complessità normativa e alla scarsa chiarezza della disciplina, può fondare una motivazione congrua e non apparente circa l’assenza di una condotta dolosa del pensionato.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla richiesta dell’INPS di restituzione di un indebito pensionistico di euro 72.949,84, riferito a maggiori somme corrisposte al pensionato, già dipendente del MIUR in distacco sindacale, nel periodo dal 2006 al 2018. L’Istituto contestava la legittimità della maggiorazione del 18% applicata sulla retribuzione aggiuntiva versata dal sindacato, sulla base di denunce mensili analitiche ritenute non veritiere. Il pensionato impugnava l’atto di recupero dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, che accoglieva il ricorso dichiarando l’indebito irripetibile, valorizzando l’assoluzione penale intervenuta in appello e l’affidamento ingenerato dai numerosi e contraddittori provvedimenti di liquidazione adottati dall’Ente.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente affrontato, d’ufficio, il tema dell’ammissibilità del gravame proposto dall’INPS, evidenziando che l’art. 170, comma 1, c.g.c. limita l’appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, individuati nelle questioni di giurisdizione, nella violazione di norme di diritto, nella nullità della sentenza o del procedimento e nel vizio di motivazione solo ove assente o apparente. Ha quindi richiamato la giurisprudenza contabile, secondo cui l’accertamento della sussistenza del dolo ai fini della ripetibilità dell’indebito pensionistico costituisce questione di fatto, sottratta alla cognizione del giudice di appello.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il gravame dell’INPS era fondato essenzialmente sulla dedotta condotta dolosa del pensionato, volta a escludere l’operatività della regola di non ripetibilità di cui all’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che ammette il recupero solo in caso di accertato fatto doloso dell’interessato. La questione centrale dell’appello era pertanto rappresentata proprio dall’accertamento di un elemento soggettivo, ossia di un fatto, per il quale l’art. 170 c.g.c. non consente il gravame.
La Corte ha altresì verificato che il giudice di primo grado aveva fornito una motivazione congrua ed esaustiva per escludere la condotta dolosa, richiamando l’assoluzione penale con formula piena intervenuta per la medesima vicenda e la circostanza che l’Ente fosse da anni in possesso di tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione della pensione, in un quadro normativo di oggettiva complessità. La presenza di una motivazione non apparente ha pertanto precluso al giudice di appello ogni possibilità di rimettere la vertenza al primo giudice.
In definitiva, la Corte ha dichiarato l’appello inammissibile, confermando la sentenza impugnata e disponendo la compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione del giudizio su una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.