Sequestro a fini di confisca, il concorrente risponde solo per quanto conseguito (Cass. pen. Sez. 4 n. 2295 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca – e il sequestro preventivo a essa finalizzato – deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo effettivamente conseguito. L’accertamento del profitto accrescitivo del singolo costituisce oggetto di prova nel contraddittorio delle parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento, è legittima la ripartizione in parti uguali tra i correi, quale criterio di chiusura. Tale verifica è doverosa anche in sede cautelare, dovendo la motivazione dare conto delle ragioni per cui si ritiene che il singolo abbia conseguito una determinata quantità di profitto.
Il Fatto
Il G.I.P. disponeva il sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, di beni nella disponibilità di un indagato, in relazione al reato di frode in commercio di prodotti petroliferi agevolati, per un importo corrispondente all’intero profitto illecito cumulativamente conseguito da tutti i correi. Annullata la misura in sede di legittimità, la Corte demandava al Tribunale del riesame di rideterminare la somma in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite. Il giudice del rinvio, però, ripartiva l’intero importo in parti uguali tra soli quattro degli indagati, senza compiere alcun accertamento in ordine all’effettivo profitto da ciascuno percepito e ritenendo a ciò precluso dal contenuto della sentenza rescindente. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha ravvisato la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio indicato dalla sentenza rescindente, omettendo ogni motivazione in ordine alla sussistenza dell’accrescimento patrimoniale dell’indagato quale conseguenza del reato ascrittogli.
Richiamando la sentenza Sez. U. n. 13783 del 2025, la Corte ha ribadito che la quantificazione del profitto realizzato da ciascun compartecipe non può fondarsi su presunzioni, ma su un accertamento probatorio concreto, calibrato caso per caso, da compiersi nel contraddittorio e valorizzando indici quali il ruolo del singolo, il contenuto dell’accordo e le condizioni della partecipazione. Siffatto onere probatorio grava sul pubblico ministero, mentre il concorrente può dimostrare di non aver conseguito alcun vantaggio o di averne tratto uno inferiore a quello contestato.
La suddivisione paritaria del profitto confiscabile tra i correi è stata qualificata come regola di chiusura, utilizzabile solo quando sia provato che il partecipe ha conseguito una quota di profitto, ma nessuna delle parti sia riuscita a quantificarne la consistenza. Tali principi valgono anche in sede cautelare, perché il sequestro non può incidere sui diritti in misura maggiore rispetto alla confisca cui è servente, imponendo il rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
Il giudice del rinvio, invece, ha applicato immediatamente il criterio residuale senza il preventivo esperimento di accertamento, adottando una soluzione potenzialmente lesiva dei diritti di soggetti che potrebbero non aver percepito alcun profitto. L’annullamento con rinvio è stato conseguentemente disposto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso inerenti all’esclusione di alcuni correi dalla ripartizione e alla motivazione sul periculum in mora.
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Nota della Redazione
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