Divieto di reformatio in peius e pena base nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 2444 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius, imposto dalla impugnazione del solo imputato, non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che il giudice di appello non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Tale principio opera anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento disposto su ricorso del solo imputato: il giudice del rinvio deve attenersi al giudicato implicitamente formatosi sui capi della decisione non interessati dall’annullamento. In ipotesi di reato continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la pena base stabilita per il reato più grave, concernente un punto della sentenza non oggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a quella determinata nei precedenti gradi. Costituisce violazione del divieto anche la rideterminazione che, all’esito dell’estinzione di un reato satellite, mantenga invariata la pena complessiva già irrogata, senza alcun effetto concretamente favorevole per l’imputato.
Il Fatto
L’imputato, dopo la condanna in primo grado per una serie di reati contro il patrimonio, vedeva la propria posizione rideterminata in appello. La Corte territoriale, su impugnazione del solo imputato, dichiarava estinti per remissione di querela due dei reati satellite e rideterminava la pena, individuando quale reato più grave il furto in abitazione. A seguito di un primo annullamento senza rinvio disposto dalla Cassazione per l’estinzione di un ulteriore reato satellite, la Corte d’appello, in sede di rinvio, rideterminava nuovamente il trattamento sanzionatorio per i reati residui. Avverso tale ultima sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 132, 133, 99 e 81 cod. pen. e dell’art. 152 cod. proc. pen., lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ricordando che il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello non concerne solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. In questa prospettiva, il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40910 del 2005.
La Corte ha esteso tale principio al giudizio di rinvio, valorizzando il precedente per cui viola il divieto il giudice che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso del solo imputato, non si attiene al giudicato implicito formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento (Sez. 4, n. 31840 del 2023). Nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di mutamento strutturale del reato continuato, la determinazione della pena base per il reato più grave costituiva una statuizione di pena rispetto alla quale doveva ritenersi operante il divieto, non potendo essere aumentata rispetto a quella stabilita nei precedenti gradi (Sez. 3, n. 17731 del 2018).
La sentenza impugnata è stata comunque annullata per un’ulteriore e autonoma ragione: all’esito della rideterminazione della pena conseguente all’estinzione di un reato satellite, la pena complessiva era stata mantenuta esattamente identica a quella già irrogata. In tal modo si era sostanzialmente operata una riforma in senso deteriore del trattamento sanzionatorio, a fronte di una riduzione delle imputazioni e senza alcun effetto concretamente favorevole per l’imputato.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
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Nota della Redazione
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