Ammissibile il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali (Cass. pen. Sez. 2 n. 3791 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità esclusivamente per motivi attinenti alla violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo, nonché i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile in sede di legittimità solo tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 605 cod. proc. pen., lett. e).
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, respingeva l’istanza avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato per i reati di porto e detenzione di armi e di estorsione. Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 325 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 240-bis cod. pen., contestando l’insussistenza del periculum in mora, l’incoerenza e l’irragionevolezza del percorso argomentativo seguito nella verifica dei requisiti per la misura. In particolare, si censurava la ritenuta idoneità dei delitti contestati a generare profitti illeciti, il difetto di individuazione dei termini di raffronto nel giudizio di sproporzione e l’erronea valutazione della “ragionevolezza temporale” tra il reato e l’incremento patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del proprio sindacato, richiamando il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen., che per i provvedimenti cautelari reali ammette il ricorso solo per violazione di legge. Ha precisato che tale nozione comprende i vizi di motivazione solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto carente o apparente, tale da risultare inidoneo a spiegare l’iter logico seguito dal giudice, come chiarito dai precedenti giurisprudenziali citati (Sez. 6, n. 6589 del 2013; Sez. 5, n. 43068 del 2009). L’illogicità manifesta, invece, può essere dedotta soltanto con lo specifico motivo di cui all’art. 605 cod. proc. pen., lett. e), non esperibile avverso le ordinanze cautelari reali.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva compiutamente motivato su tutti i punti oggetto di doglianza. In particolare, aveva ritenuto che i delitti di porto d’armi ed estorsione aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. fossero riconducibili alla categoria dei “reati-spia”, aveva considerato rilevante lo stato di disoccupazione dell’indagato e aveva giudicato irrilevante l’esistenza di un buono fruttifero postale, non essendo stati dimostrati prelievi che potessero giustificare la provenienza del denaro sequestrato. Il Tribunale aveva inoltre motivato in ordine al rispetto del criterio della ragionevolezza temporale, alla proporzionalità della misura e alla sussistenza del periculum in mora.
Pertanto, la Corte ha concluso che le censure proposte non lamentavano una effettiva violazione di legge ma contestavano la valutazione di merito e la sufficienza motivazionale, attaccando scelte che il Tribunale aveva invece espressamente affrontato e motivato. Il ricorso è stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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