La bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili (Cass. pen. Sez. V n. 3831 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale — nella forma della sottrazione — la condotta dell’amministratore che consegni al curatore solo una parte esigua delle scritture contabili, adducendo un furto denunciato tardivamente e ritenuto simulato sulla base di elementi concreti e univoci. La regolare tenuta formale delle scritture, accertata in epoca antecedente al fallimento, non esclude il dolo specifico, che deve essere verificato con riguardo alla volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sociali, desumibile da una pluralità di circostanze indizianti. Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice faccia riferimento a elementi negativi decisivi, quali il comportamento dissimulatorio e i precedenti penali, senza necessità di esaminare tutte le circostanze favorevoli dedotte.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto le scritture contabili della società di cui era amministratore unico, consegnando al curatore solo una parte esigua della documentazione e adducendo l’avvenuto furto dei faldoni, denunciato solo due giorni prima della comparizione tardiva dinanzi all’organo della procedura concorsuale. Il giudice di primo grado assolveva invece l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per insufficienza di prove.
La Corte d’appello di Roma confermava integralmente la pronuncia, rigettando la richiesta di derubricazione del fatto nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice documentale e confermando il trattamento sanzionatorio di quattro anni di reclusione, senza riconoscere le attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato il ricorso infondato, rigettando i tre motivi proposti dalla difesa.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che la regolarità della tenuta delle scritture contabili, accertata dalla Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale del 2012, potesse avere rilievo ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo. La fattispecie contestata e ravvisata dai giudici di merito non riguardava l’omessa tenuta della contabilità, bensì la sottrazione successiva delle scritture, condotta che presuppone una verifica autonoma del dolo specifico.
La Corte ha quindi valorizzato il percorso argomentativo della sentenza impugnata, fondato su una pluralità di circostanze indizianti: l’esiguità della documentazione consegnata al curatore, la denuncia di furto proposta solo due giorni prima della — tardiva — comparizione dinanzi al curatore, l’assenza di sequestro del luogo ove erano custoditi i documenti, l’irrilevanza dei faldoni per un soggetto estraneo alla vita societaria, la presenza di ingenti poste attive e disponibilità liquide la cui sorte era rimasta ignota, nonché le dichiarazioni rese da una dipendente circa lo spostamento dei documenti in epoca antecedente alla denuncia e l’esistenza di attività poco trasparenti riconducibili al “gruppo” societario. Da tale quadro è stata tratta la conferma dell’inattendibilità della denuncia di furto e della sua strumentalità rispetto all’obiettivo di occultare la documentazione, ritenendo integrato il dolo specifico della fattispecie.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto esente da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato sull’assenza di elementi positivi e sul comportamento dissimulatorio dell’imputato, gravato da precedenti penali. Il Collegio ha richiamato, sul punto, i principi consolidati in materia di insindacabilità in cassazione delle determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle attenuanti, ove sorrette da motivazione adeguata e logica.
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Nota della Redazione
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