Parte civile può impugnare l’attenuante del concorso colposo della vittima (Cass. pen. Sez. 4 n. 3861 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. postula che l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, ricomprendendosi nel suo ambito i soli fattori, diversi da quelli di per sé sufficienti a determinare l’evento e dalla forza maggiore, che concorrano con la condotta colposa dell’agente rimanendo ad essa estranei. Il giudice di appello che intenda discostarsi dalla decisione assunta dal primo giudice in ordine al riconoscimento di tale circostanza è tenuto a una motivazione rigorosa, che dia conto del superamento delle argomentazioni avverse, dimostrando in che modo la condotta della vittima abbia eziologicamente contribuito alla causazione dell’evento e non limitandosi a termini ipotetici. La parte civile ha interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale, non anche con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto all’imputato l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., per il delitto di omicidio stradale, ravvisando un concorso di colpa della vittima, consistito nell’aver proceduto a velocità superiore al limite consentito. La Corte territoriale ha altresì sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con la sospensione per la durata di anni tre.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e le parti civili costituite. L’imputato ha dedotto, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla misura della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’indeterminatezza della durata della sospensione della patente. Le parti civili hanno invece contestato il riconoscimento dell’attenuante e la corretta valutazione del nesso causale tra la condotta della vittima e l’evento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondate le doglianze dell’imputato, ribadendo che il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione non può tradursi in una rilettura della ricostruzione storica dei fatti, preclusa al giudice di legittimità ove la motivazione impugnata risulti logica e congrua. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che, con implicito riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., abbia rappresentato le ragioni della congruità della sanzione in relazione all’elevato grado di colpa.
In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui l’obbligo di analitica motivazione qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. Sulla discrasia tra dispositivo e motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente, ha infine applicato il principio della logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, escludendo ogni incertezza circa la durata di anni tre.
La Corte ha invece riconosciuto la fondatezza dei ricorsi delle parti civili, preliminarmente affermando il loro interesse ad impugnare, sulla base del principio, autorevolmente confermato dalle Sezioni Unite, per cui la parte civile ha interesse a impugnare con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Nel caso di specie, l’accertamento del concorso di colpa della vittima assume diretta refluenza sulla quantificazione del danno risarcibile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. non ricomprenda i fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente, ma solo i fattori che, rimanendo estranei alla condotta colposa dell’agente, concorrano alla verificazione dell’evento. La Corte di appello, discostandosi dalla decisione di primo grado che aveva escluso il concorso di colpa, avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata, dimostrando in che modo la condotta della vittima avesse inciso sulla causazione dell’evento; si è invece limitata a ritenere provato il superamento del limite di velocità, utilizzando termini ipotetici inadeguati allo standard della ragionevole certezza. La sentenza è stata pertanto annullata agli effetti civili, limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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Nota della Redazione
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