Ricorso inammissibile per mancata impugnazione nel termine di quindici giorni (Cass. pen. Sez. 7 n. 4351 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione è inammissibile quando venga depositato oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’ordinanza stessa, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen. L’inosservanza del termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., consente alla Corte di cassazione di dichiarare senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato trae origine da un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 e 612, secondo comma, cod. pen., nell’ambito del quale era stata sequestrata una pistola. Il Tribunale di Chieti, in data 28 marzo 2024, aveva emesso un provvedimento di confisca e distruzione dell’arma. Successivamente, la sentenza del 15 marzo 2024 aveva dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela.
L’interessato, condannato alla confisca, proponeva appello avverso tale provvedimento. Il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione, riqualificava l’atto come incidente di esecuzione e rigettava la richiesta di annullamento della confisca, disponendo la devoluzione dell’arma al Corpo di Artiglieria territorialmente competente. Avverso questa ordinanza, depositata il 16 giugno 2025 e notificata il 18 giugno 2025, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza procedere all’esame dei motivi di merito. Il ricorrente aveva eccepito la violazione degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., sostenendo che la competenza spettasse al giudice della cognizione; la violazione degli artt. 205 e 236 cod. pen. per l’asserita abnormità del provvedimento di confisca; e la violazione dell’art. 240 cod. pen., non rientrando il reato di minaccia aggravata tra quelli legittimanti la confisca obbligatoria.
La verifica preliminare della tempestività dell’impugnazione ha assorbito ogni altra questione. L’ordinanza impugnata, depositata il 16 giugno 2025, è stata notificata al domicilio eletto il 18 giugno 2025. La Corte ha rilevato che la notificazione risulta avvenuta in tale data, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che indicava il 25 giugno 2025.
Il termine di quindici giorni per proporre ricorso, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorre dalla notificazione dell’ordinanza. Nel caso di specie, il termine è scaduto il 3 luglio 2025. Il ricorso per cassazione, invece, è stato depositato il 10 luglio 2025, oltre il termine di legge.
La Corte ha quindi applicato l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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