Invasione di edifici, natura permanente e tempus commissi delicti con contestazione aperta (Cass. pen. Sez. 2 n. 4715 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di invasione di terreni o edifici, quando l’occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura di reato permanente. In tale ipotesi, il tempus commissi delicti — rilevante ai fini del regime sanzionatorio, della decorrenza della prescrizione e dell’applicazione nel tempo della disciplina dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. — si determina in base alla forma di contestazione: se “chiusa”, con indicazione di una data finale, si ha riguardo a tale data; se “chiusa” con indicazione «fino a oggi», si ha riguardo alla data del rinvio a giudizio; se “aperta”, con indicazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta, si ha riguardo alla data della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, con sentenza del 17/10/2022, aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen., accertato in Corato il 04/07/2016. La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’08/11/2024, aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo — ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — l’erronea individuazione della data del fatto-reato. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare come data del reato quella dell’accertamento (04/07/2016) e non quella dell’allontanamento certo dall’immobile occupato (03/06/2021), non risultando provata la cessazione dell’occupazione né dagli atti di indagine né dall’esito del dibattimento, e non potendo tale dato essere desunto dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta ad anni di distanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il reato di invasione di edifici come reato permanente, richiamando il proprio precedente secondo cui, in caso di occupazione abusiva protrattasi nel tempo, la fattispecie assume tale natura (Sez. 2, n. 40771 del 2018). Ne ha tratto la conseguenza che, ai fini della determinazione del tempus commissi delicti, il reato permanente costituisce un unicum non suscettibile di frazionamenti e che occorre fare riferimento alla data di cessazione della permanenza, come contestata nel capo d’imputazione. La Corte ha quindi enunciato i tre criteri, elaborati dalla giurisprudenza, per individuare detta data in base alla forma di contestazione, precisando che gli stessi valgono non solo per il regime sanzionatorio e la prescrizione, ma anche per l’applicazione nel tempo dell’art. 344-bis cod. proc. pen. in materia di improcedibilità.
Nel caso di specie, la contestazione era stata formulata in forma “aperta”, con la sola indicazione della data di accertamento (“accertato il 04.07.2016”). La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata dava atto che, alla data del 03/06/2021, la persona dichiaratasi convivente dell’imputato aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado in un indirizzo diverso da quello dell’immobile illecitamente occupato, potendosi ritenere che a tale data fosse avvenuto l’allontanamento dell’imputato e la conseguente cessazione della situazione antigiuridica. La questione, quindi, non era di prescrizione ma di improcedibilità, i cui termini, secondo la Corte, non erano decorsi, essendo la sentenza di primo grado stata deliberata il 17/10/2022 e quella di appello l’08/11/2024.
Quanto al motivo di ricorso, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e comunque inammissibile, poiché la questione relativa alla data del reato non era stata proposta con l’atto di appello, con il quale era stata eccepita esclusivamente l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La motivazione della sentenza di secondo grado, completa ed esaustiva, non era stata specificamente confrontata dal ricorrente: essa aveva correttamente evidenziato che, in sede di accertamento del 04/07/2016, l’imputato non aveva aderito alla richiesta di lasciare libero l’immobile e che la certezza dell’allontanamento si aveva solo dalla notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta al diverso indirizzo di via Torre Scarnera, confermato anche nell’atto di nomina del difensore di fiducia del 04/09/2024.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata.
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Nota della Redazione
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